TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18085 – L’imposta sul valore aggiunto illegittimamente addebitata in fattura al cessionario soggetto d’IVA da parte del cedente, a titolo di rivalsa, e che è stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura, non può essere detratta dal cessionario stesso, nonostante l’erroneo assoggettamento dell’operazione ad imposta da parte del cedente

l'imposta sul valore aggiunto illegittimamente addebitata in fattura al cessionario soggetto d'IVA da parte del cedente, a titolo di rivalsa, e che è stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura, non può essere detratta dal cessionario stesso, nonostante l'erroneo assoggettamento dell'operazione ad imposta da parte del cedente

Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – Circolare 04 luglio 2019, n. 1/DF del Ministero delle Finanze

MINISTERO FINANZE - Circolare 04 luglio 2019, n. 1/DF Processo tributario telematico - Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale - articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 1. Il quadro normativo 2. Le disposizioni dell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18143 – Con la cessione dell’azienda e il suo conferimento dal conferente in altro soggetto imprenditoriale (conferitario) vengono ceduti al conferitario anche i crediti, portati in dote dal contratto di cessione dell’aziendatra cui i crediti di imposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva del conferente a far valere nei confronti dell’erario il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza

con la cessione dell'azienda e il suo conferimento dal conferente in altro soggetto imprenditoriale (conferitario) vengono ceduti al conferitario anche i crediti, portati in dote dal contratto di cessione dell'aziendatra cui i crediti di imposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva del conferente a far valere nei confronti dell'erario il rimborso dell'IVA pagata in eccedenza, è possibile che dall'azienda conferita vengano scorporati, sulla base degli accordi intercorsi tra le parti, alcuni cespiti, purché non intacchino la finalità produttiva dell'azienda ceduta

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 04 luglio 2019, n. 236086 – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 04 luglio 2019, n. 236086 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 Dispone: Modalità di trasmissione telematica [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 luglio 2019, n. 17958 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 luglio 2019, n. 17954 – ICI le condizioni dell’esenzione sono cumulative nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell’ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dall’art. 7 citato

ICI le condizioni dell'esenzione sono cumulative nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art. 7 citato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 luglio 2019, n. 17956 – Il contribuente, che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti, può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell’Amministrazione l’erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l’emendabilità della stessa, solo ove non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, mentre, qualora abbia adempiuto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l’atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti

il contribuente, che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti, può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell'Amministrazione l'erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l'emendabilità della stessa, solo ove non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, mentre, qualora abbia adempiuto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l'atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 luglio 2019, n. 17944 – In tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione sia quello di decadenza per la revisione dell’accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d’irrevocabilità della decisione penale

in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione sia quello di decadenza per la revisione dell’accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d'irrevocabilità della decisione penale

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