CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3390 – Ai fini fiscali un’area è da considerarsi fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o ad una sua variante adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione degli strumenti attuativi
qualora la notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario o inoltrato a mezzo ufficio postale, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante,come, nel caso quale preso in disamina, di avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conosciuto dal notificante, e quest'ultimo abbia appreso, solo, all'esito della prima tentata notifica il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito, ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, non avendo rilievo la circostanza che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame; a ciò aggiungasi che, comunque, la variazione del domicilio eletto se non comunicata alla controparte è inefficace ex art. 17 del d.lgs. n.546 del 1992, applicabile anche al ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 49 e 62 dello stesso decreto legislativo (