TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3390 – Ai fini fiscali un’area è da considerarsi fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o ad una sua variante adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione degli strumenti attuativi

qualora la notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario o inoltrato a mezzo ufficio postale, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante,come, nel caso quale preso in disamina, di avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conosciuto dal notificante, e quest'ultimo abbia appreso, solo, all'esito della prima tentata notifica il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito, ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, non avendo rilievo la circostanza che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame; a ciò aggiungasi che, comunque, la variazione del domicilio eletto se non comunicata alla controparte è inefficace ex art. 17 del d.lgs. n.546 del 1992, applicabile anche al ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 49 e 62 dello stesso decreto legislativo (

Deducibilità delle quote d’ammortamento di immobili strumentali “per destinazione” utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività commerciale dell’ente e trattamento fiscale delle contribuzioni annuali degli associati, anche per la parte di esse che sarà destinata al sostenimento dei costi di manutenzione – Risposta 06 febbraio 2019, n. 28 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 febbraio 2019, n. 28 Articoli 85, 102 e 109 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Deducibilità delle quote d’ammortamento di immobili strumentali "per destinazione" utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività commerciale dell’ente e trattamento fiscale delle contribuzioni annuali degli associati, anche per [...]

Spese di manutenzione e riparazione sostenute dalle imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche in vigenza del regime di proroga della concessione – Risposta 06 febbraio 2019, n. 26 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 febbraio 2019, n. 26 Interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Applicazione dell’articolo 107, comma 2, TUIR, alle spese di manutenzione e riparazione sostenute dalle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche in vigenza del regime di proroga della concessione [...]

Liquidazione IVA di gruppo e operazione straordinaria di fusione per incorporazione – Articolo 73 del Dpr 633/72 – Risposta 06 febbraio 2019, n. 25 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 febbraio 2019, n. 25 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Liquidazione IVA di gruppo e operazione straordinaria di fusione per incorporazione - Articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l’interpello specificato in oggetto è stato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 febbraio 2019, n. 3441 – In materia di accertamenti bancari, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. 600/1973, comma primo, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente

in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3459 – ICI – L’immobile “fieristico”, in cui sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva, nonché spettacoli in genere, ha carattere commerciale, per cui non può essergli attribuita la categoria catastale E

L'immobile "fieristico", in cui sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva, nonché spettacoli in genere, ha carattere commerciale, per cui non può essergli attribuita la categoria catastale E, esclusivamente prevista per immobili sostanzialmente considerati "extra commercium" e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili; né lo stesso è riconducibile alle anteriori categorie A, B, C, poiché, rispetto a queste, ha una destinazione diversa. Ne consegue che gli immobili "fieristici" vanno necessariamente inquadrati nella speciale categoria D/3

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3458 – Ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. c), c-bis), TUIR (vigente ratione temporis), sono imponibili, come “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate mediante la cessione, a titolo oneroso, di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, rappresentativi di una partecipazione qualificata (come definita dall’art. 81, comma 1, lett. c, cit.) o di una partecipazione non qualificata (ai sensi della successiva lettera c-bis) nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite queste ultime partecipazioni

in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile "ratione temporis" alle cosiddette "stock options" va individuata in quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l'opzione sia stata offerta, atteso che l'operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio di tale diritto mediante l'acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell'imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato

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