TRIBUTI

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 14 gennaio 2019, n. 3/E – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 14 gennaio 2019, n. 3/E Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 L'articolo 164, comma 1-bis, del TUIR, [...]

Imposta di registro, ipotecaria e catastale – Atto di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS – Risoluzione n. 2/E del 11 gennaio 2019 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 11 gennaio 2019, n. 2/E Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Atto di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS Quesito Il dott. CAIO, in qualità di notaio rogante dell'atto di fusione tra la "Fondazione ALFA Banca", con sede legale in X, (fondazione incorporante) e la "Fondazione BETA Banca [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2019, n. 352 – IVA e presupposti per il regime di esenzione – Qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata

qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, né sotto il profilo della violazione delle norme del processo, né sotto quello della violazione delle norme di diritto, ed il giudice dell’impugnazione, altrimenti adito, non abbia rilevato d’ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d'ufficio il giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perché il processo non poteva essere proseguito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2019, n. 351 – Recupero dell’IVA su fattura di consulenza esterna considerata accessoria ai sensi dell’art. 12 del Dpr 633/72 rispetto all’operazione principale esente da IVA

l'obbiettiva incertezza che comporta la disapplicazione delle sanzioni è soltanto quella del giudice in ragione delle plurime possibilità interpretative delle disposizioni - obbiettiva incertezza che può anche essere dimostrata dalla contraddittorietà dei formanti di riferimento - e non invece come nel nostro caso in cui la prospettata > interpretativa è quella semplicemente soggettiva della contribuente

Il diritto trasferito dal cedente al cessionario con la cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore è, dunque, da considerare un bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa (essendo nella natura delle società calcistiche mettere sotto contratto atleti) idoneo ad essere trasferito ed a generare minusvalenze ai sensi dell’articolo 66, comma 1, TUIR, all’epoca vigente. – Il diritto trasferito dal cedente al cessionario con la cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore è, dunque, da considerare un bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa (essendo nella natura delle società calcistiche mettere sotto contratto atleti) idoneo ad essere trasferito ed a generare minusvalenze ai sensi dell’articolo 66, comma 1, TUIR, all’epoca vigente.

società calcistiche - Il diritto trasferito dal cedente al cessionario con la cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore è, dunque, da considerare un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa (essendo nella natura delle società calcistiche mettere sotto contratto atleti) idoneo ad essere trasferito ed a generare minusvalenze ai sensi dell'articolo 66, comma 1, TUIR, all'epoca vigente.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 584 – In tema di irpef, l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, quale la destinazione a parcheggio, incide nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria

In tema di accertamento ai fini irpef, le aree comprese nella zona G quali definite dallo strumento urbanistico ed ai sensi del d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, destinate ad opere di urbanizzazione "per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature scolastiche, sociali, culturali, assistenziali, a verde pubblico e parcheggio o per servizi di quartiere con particolare destinazione a verde pubblico", sono da ritenersi edificabili, comportando, in caso di relativa cessione a titolo oneroso, la determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, 1° comma, lett. b) d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, tenuto conto che la norma non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all'edilizia residenziale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 583 – La notifica di un atto è legittima se ritualmente eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente, a mani della moglie, presso il domicilio del rappresentante legale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 583 Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Domicilio del rappresentante legale La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 581 – In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di professionista incaricato dal contribuente, quest’ultimo è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico, a meno che non dimostri che l’intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento

in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di professionista incaricato dal contribuente, quest'ultimo è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico, a meno che non dimostri che l'intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento (cfr. Cass. n. 11832/2016, Cass. n. 6223/2017). L'onere di provare la mancanza di colpa dalla quale deriva l'esonero dal pagamento di sanzioni grava in ogni caso sul contribuente, il quale è parimenti tenuto a dimostrare di avere fornito al professionista la provvista per il pagamento dei tributi

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