TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1129 – Trattamento IVA della vendita di beni immobili pertinenziali

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1129 Imposte indirette - IVA - Accertamento - Notificazione - Riscossione - Compravendita box / autorimesse MASSIMA In tema di IVA l’acquisto della pertinenza in data successiva a quella dell’immobile a cui è legata non preclude l’applicazione del regime agevolato con aliquota al 10%. Rilevato che [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 gennaio 2019, n. 899 – In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro”

in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

Rappresentante fiscale di intermediario estero – Risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2019 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E Rappresentante fiscale di intermediario estero Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito Alfa (di seguito banca estera) è una banca autorizzata e soggetta a vigilanza da parte della Banca d’Inghilterra. Tra le attività finanziarie detenute in conto proprio, Alfa detiene, tra [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2018, n. 33572 – L’<> non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, ma si sostanzia nella correlazione tra costo ed attività d’impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile – Giudicato esterno

il principio d'inerenza del costo, ai fini della sua deducibilità, è stato ricondotto, sul piano normativo, all'art. 109, comma 5, del t.u.i.r. (ex art. 75, comma 5, d.P.R. 917/1986), che stabilisce che >

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 632 – Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interesse alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 582 – L’applicazione del termine dilatorio di cui di cui all”art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 trova applicazione solo per le verifiche condotte nei locali del contribuente

in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, 7° comma, l. 27 luglio 2000 n. 212 (Cass. n. 7843/2015); in tema di accertamento tributario, la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali c.d. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 379 – Gli accertamenti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (…) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, (…) possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore

la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati quali meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente

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