TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 769 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati

la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 741 – Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da n) a r) del comma primo dell’articolo 10

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 741 Dichiarazioni fiscali - Modello Unico - Omessa indicazioni di importi - Sanzioni - Notificazione Ritenuto che Con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Trieste, Sincrotrone Trieste Soc. cons. p.a. (poi divenuta Elettra Sincrotrone Trieste) impugnava l'atto di contestazione e di irrogazione sanzioni notificatole dall'Agenzia delle [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 719 – IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri; b) impieghi beni strumentali eccedenti

Il presupposto per l'applicazione dell'IRAP, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con la sentenza Sez. 5 n. 2589/14 sono stati ribaditi i criteri per individuare il requisito dell'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 716 – Il condono c.d. “tombale”, ottenuto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 289 del 2002 avuto riguardo all’IVA, non rileva ai fini della determinazione delle imposte ulteriori, delle quali non preclude l’autonomo accertamento

Il condono c.d. "tombale", ottenuto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 289 del 2002 avuto riguardo all'IVA, non rileva ai fini della determinazione delle imposte ulteriori (Irpeg, Irap), delle quali non preclude l'autonomo accertamento; l'istituto non sottende, infatti, finalità accertative, per un verso, essendo diretto alla individuazione di valori reddituali meramente virtuali, cui commisurare il pagamento delle singole imposte (elidendone il debito complessivo ed evitando le conseguenze sanzionatone ad esso correlate), per altro verso, essendo suscettibile di incidere solo sull'imponibile in base al quale è quantificata l'imposta lorda, oggetto di definizione automatica ai sensi del primo periodo del comma 9 della summenzionata norma

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1166 – L’IVA per gli intrattenimenti, i giochi va determinata forfetariamente, come previsto dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla stessa base imponibile degli intrattenimenti e con le stesse modalità, in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e con esonero dall’obbligo di fatturazione, di registrazione e di dichiarazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1166 Tributi - I.V.A. forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti - Accertamento - Termine Fatti di causa Viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del 4 dicembre 2012 della Commissione tributaria regionale di Catanzaro, la quale ha respinto l'appello del contribuente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1149 – Il credito d’imposta di cui all’art. 11 della l. n. 449 del 1997 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è accordato

In tema di agevolazioni tributarie, il credito d'imposta di cui all'art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77, utilizzato in compensazione dal contribuente, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale è stato concesso il beneficio oppure in quella relativa al periodo d'imposta successivo, in virtù del richiamo, operato dalla suddetta norma all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nel testo modificato dall'art. 15 della legge 17 marzo 1999, n. 144

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1141 – L’art 43 del d.lgs. n. 346 del 1990 sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all’apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari, in quanto lo sottrae dall’ambito di applicazione dell’ordinaria imposta di registro, per assoggettarlo all’imposta di successione

la disposizione sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all'apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari, in quanto lo sottrae dall'ambito di applicazione dell'ordinaria imposta di registro, per assoggettarlo all'imposta di successione, in coerenza con l'effetto che gli è proprio, l'acquisto ex lege (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto, tant'è che esso va trascritto, ai sensi degli artt. 2648, comma 3, e 2650 c.c., nonché annotato, ai sensi dell'art. 2655 c.c., ai margini della trascrizione dell'originario acquisto lesivo, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni; che al legittimario leso nei propri diritti non è preclusa l'opzione di stipulare un negozio avente natura transattiva (artt. 1965 e ss. c.c.), ma in tal caso la tassazione dell'accordo segue le ordinarie regole in tema di imposta di registro, avuto riguardo ai concreti effetti (anche eventualmente traslativi) voluti dalle parti contraenti, in quanto le attribuzioni concordate tra gli interessati non hanno natura sostanzialmente ereditaria, e non sono soggette, quindi, all'applicazione dell'imposta sulle successioni, ma si inseriscono, attraverso il meccanismo delle reciproche concessioni, nella composizione di una lite, attuale o futura, originata da una pretesa lesione dei diritti di legittima, secondo le contrapposte tesi delle parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1131 – La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l’istituzione di un trust), costituisce – di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo presupposto impositivo in forza dell’ art. 2, comma 47, I. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni.

"L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio - materiale, alle disposizioni del decreto legislativo 346/90, ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni. Ciò in quanto nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi. Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario, con riguardo all'imposta in esame, non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone Ciò posto, il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo. Tra questi, vanno annoverati anche gli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645-ter cod.civ. In relazione all'aliquota applicabile, la misura dell'8% prevista dalla lettera c) del comma 49 della medesima norma, è imposta dalla sua natura residuale, non rientrando la figura del conferente, che seguita ad essere proprietario dei beni, in alcuna delle altre categorie previste dalla norma, che godono di aliquota inferiore"

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