TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24046 – Requisiti per la deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione del marchio ed del cosiddetto premio fedeltà

costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In tema di imposte sul reddito d’impresa, "il cosiddetto premio fedeltà, istituito contrattualmente per apportare un beneficio integrativo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti che abbiano maturato un'elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce un costo deducibile, operando in costanza del rapporto di lavoro ed essendo rilevante nell'ambito dell'economia aziendale e dei relativi ricavi, atteso, peraltro, che ove venga meno per circostanze anormali, il beneficio viene recuperato alla disponibilità della società medesima 

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24040 – Legittima l’istanza di rimborso per il credito d’imposta alla luce della convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni

tanto le norme "comunitarie" che quelle "convenzionali" mirano, anche se con modalità e strumenti diversificati, alla eliminazione, o quantomeno alla attenuazione, della doppia imposizione (in senso giuridico ed economico), sicché non è affatto escluso dalla direttiva madre-figlia che la società-madre, sussistendone tutti i presupposti, possa optare per il regime convenzionale diretto a neutralizzare l'imposizione, in luogo di quello della piena detassazione, deve ritenersi invece precluso - perché avulso ed eccedente rispetto alla finalità di evitare la doppia imposizione - il riconoscimento alla società madre del credito d'imposta, proprio perché esso si risolverebbe nella "distorsione rappresentata da un indebito duplice beneficio, ovvero da una duplice non-imposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24019 – Effetti del giudicato esterno – Accertamento per il disconoscimento della deducibilità dal reddito degli interessi corrisposti ad istituti di credito in relazione ad un’operazione di leasing

Effetti del giudicato esterno - Accertamento per il disconoscimento della deducibilità dal reddito degli interessi corrisposti ad istituti di credito in relazione ad un'operazione di leasing. l'effetto vincolante del giudicato formatosi sulla statuizione di infondatezza del recupero a tassazione degli interessi passivi dedotti dall'impresa per l'anno 2004 si estende anche al presente giudizio, relativo ad atto impositivo emesso per l'annualità precedente, non trovando ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, come nel caso in esame, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24001 – La previsione di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall’art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resto fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa

«La previsione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resto fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa».

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24000 – In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell’azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione

"in tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell'azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione, poiché non è necessario che l'indagato/imputato ed il soggetto, a cui è preclusa la definizione agevolata, coincidano, tenuto conto che il reato è sempre contestato ad una persona fisica mentre l'esclusione della definizione agevolata può riguardare anche le società"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24048 – Omessa tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi il cui inadempimento imputabile al CAF non è sanzionabile il contribuente

Omessa tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi il cui inadempimento imputabile al CAF non è sanzionabile il contribuente. L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello, che rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata, non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale, e deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alle finalità che la parte intende perseguire

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 23993 – Considerata la natura giuridica della dichiarazione fiscale va riconosciuta al contribuente la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista

Considerata la natura giuridica della dichiarazione fiscale va riconosciuta al contribuente la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del  successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria».

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