TRIBUTI

Consulenza giuridica, concernente l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso – Risposta 04 ottobre 2018, n. 1 dell’Agenzia delle Entrate

Consulenza giuridica, concernente l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso di cui all'articolo 38 del Dpr n. 602/73- Risposta 04 ottobre 2018, n. 1 dell'Agenzia delle Entrate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24010 – In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali

In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il comma 2 lett. a) dell'articolo 109 del TUIR stabilisce che ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute: - alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; - alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per entrambe le ipotesi non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà contenute nei contratti di cessione i quali, pertanto, ancorchè siano da considerarsi come sottoposti a condizione sospensiva ai fini civilistici, spiegano piena efficacia agli effetti fiscali. Con riguardo ai beni immobili, la norma prevede che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della stipulazione dell'atto.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24320 – Regime IVA nel ribaltamento costi da parte del consorzio con il sistema della doppia fatturazione va assoggettata allo stesso regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati

Regime IVA nel ribaltamento costi da parte del consorzio con il sistema della doppia fatturazione va assoggettata allo stesso regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati «una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23 bis I. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod. non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate. Ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito»

Commissione Tributaria Regionale per la Campania sezione 11 sentenza n. 7475 depositata il 5 settembre 2018

Commissione Tributaria Regionale per la Campania sezione 11 sentenza n. 7475 depositata il 5 settembre 2018 La proprietà di un immobile non abitabile non esclude dall’agevolazione per l’acquisto di prima casa L’agevolazione per l’acquisto della prima casa va riconosciuto al contribuente già proprietario di altro immobile che, per le sue oggettive ed incontestate caratteristiche dimensionali [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24306 – In presenza di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente, a differenza del caso di accertamento induttivo «puro» ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che si possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario

In presenza di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente, a differenza del caso di accertamento induttivo «puro» ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che si possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24064 – I criteri per la determinazione del valore degli immobili hanno la funzione di fornire le indicazioni minime cui l’amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura che conduce a quella definizione degli obblighi tributari, e non costituiscono, pertanto, valido criterio al di fuori di tale tipo di accertamento

i criteri per la determinazione del valore degli immobili, fissati dall'art. 2 del regolamento, reso col d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, per l'attuazione dell'accertamento con adesione di cui al d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, hanno la funzione di fornire le indicazioni minime cui l'amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura che conduce a quella definizione degli obblighi tributari, e non costituiscono, pertanto, valido criterio al di fuori di tale tipo di accertamento. Se, infatti, è possibile che l'accertamento con adesione si realizzi per valori superiori a quelli indicati dal detto art. 2 del d.P.R. n. 460 del 1996, è comunque ovvio che il contribuente vi aderisca quando esso si attesti su un importo inferiore a quello che potrebbe legittimamente emergere con autonomo accertamento ordinario e nel successivo contenzioso. Pertanto, se ai detti criteri un qualche rilievo indiziario può essere attribuito, esso è nel senso che il valore effettivo non è inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione, e non nel senso, opposto, che non possa essere superiore ad esso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24055 – Somma percepita a titolo di transazione per rinuncia all’azione di risoluzione del contratto per inadempienza – Qualificazione come lucro cessante – Imponibilità come redditi diversi

«L'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura»

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