CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24306 – In presenza di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente, a differenza del caso di accertamento induttivo «puro» ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che si possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario