TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2018, n. 21809 – Condizioni per l’applicabilità di aliquota agevolata per somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande

Condizioni per l'applicabilità di aliquota agevolata per somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande, corretta applicazione della previsione di cui alla voce 38), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente ratione temporis, che regola le "somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici e scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività", prevedendo per esse l'aliquota del 4%(percento). Questa Corte ha precisato, sul punto, (Cass. civ. Sez. V, Sent., 22 settembre 2017, n. 22093) che il tratto caratterizzante di tale disposizione è costituito dalla circostanza che i distributori in questione siano collocati in luoghi destinati alla collettività, dovendosi ritenere che l'applicazione dell'aliquota agevolata anzidetta trovi giustificazione nella funzione-per così dire - sociale, che contraddistingue la somministrazione di alimenti e bevande negli edifici contemplati dalla norma. Presupposti per l'applicazione della previsione in esame è che i distributori siano utilizzati da un numero indeterminato di individui e non per una ristretta cerchia di persone (dipendenti o collaboratori) che operano all'interno della struttura.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 ottobre 2018, n. 24413 – Abuso del diritto e principio generale antielusivo

Abuso del diritto e principio generale antielusivo i contratti stipulati tra la E.C. s.r.l., ora incorporata dalla contribuente, e la società E.C. editoriale S.r.l., in particolare quelli in data 12.7.2000, 4.10.2000, 15.11.2000 e 28.11.2000, hanno avuto lo scopo di creare dei costi che la E.C. s.r.l. poteva ammortizzare subito ed incondizionatamente, in deroga alla previsione dell'art.108, 4 comma TUIR, secondo il quale i finanziamenti possono essere ammortizzati sono nell'esercizio in cui vengono in esistenza i primi ricavi. Alla conclusione secondo cui si sarebbe trattato di finanziamenti a fondo perduto, la CTR giunge anche in forza di una valutazione di tipo economico, anch'esso accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna proporzione o logica di impresa nell'importo dei canoni oggetto dei contratti rispetto all'interesse patrimonialmente valutabile dell'affidataria, al punto da risultare insussistente una reale controprestazione sinallagmatica.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24513 – La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3

Diritti Doganali - La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24471 – La cessione di quantità aggiuntive di beni a titolo di sconto non è imponibile ex art. 15, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto

"la cessione di quantità aggiuntive di beni (o, comunque, di beni non soggetti ad una maggior aliquota Iva rispetto a quelli della transazione principale) a titolo di sconto non è imponibile ex art. 15, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto per l'operazione principale" - passando al ricorso incidentale, il primo motivo denuncia omessa motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la società lamenta, in particolare, il difetto assoluto di motivazione per aver la CTR rigettato indistintamente tutti gli altri motivi;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24454 – Per le cessioni allo Stato e agli enti pubblici previsti dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per il versamento dell’IVA decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non dalla data di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario

«nel caso di cessioni allo Stato e agli enti pubblici previsti dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per il versamento dell'IVA decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non dalla data di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario. La menzionata disposizione contiene, infatti, una norma di favore a beneficio di coloro che contrattano con soggetti pubblici e che intende metterli al riparo da eventuali ritardi nell'esecuzione dei pagamenti, già oggetto di specifica regolamentazione da parte della disciplina eurounitaria (direttiva n. 2011/7/UE del 16/02/2011)»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24434 – In tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall’art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria

In tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori od omissioni incidenti sull'obbligazione tributaria «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili»

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 05 ottobre 2018, n. 75/E – Istituzione del codice ente ” SGP “, da utilizzare nel modello di versamento F23

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 05 ottobre 2018, n. 75/E Istituzione del codice ente " SGP ", da utilizzare nel modello di versamento F23 Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale ha chiesto l’attribuzione di un "codice ente", per consentire agli agenti della riscossione una corretta e puntuale rendicontazione delle somme [...]

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