CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 aprile 2018, n. 8897 – Nel caso di leasing traslativo, il bene oggetto del contratto rimane di proprietà del concedente sin quando l’utilizzatore non esercita il diritto di opzione. Pertanto, applicando il principio della competenza, i costi di acquisizione del bene, da considerarsi oneri inerenti allo stesso, dovranno necessariamente essere ripartiti sulle stesse annualità e dovranno essere dedotti dall’utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, prò quota per l’intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell’immobile
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2018, n. 8897 Trbuti locali - ICI - Accertamento - Contratto di leasing - Operazione di prefinanziamento - Interessi passivi Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la società M. & C. S.p.A., per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della [...]