CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2018, n. 8947
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Compravendita immobili – Valore catastale – Contenzioso tributario
Rilevato che
C.D.G. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 118/3/2010, depositata in data 3.6.2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 137/2/2008 della Commissione tributaria provinciale di Matera in rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso provvedimento di diniego di annullamento di avviso di accertamento e cartella di pagamento relativa ad IRPEF, annualità 1996;
il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. <<360, primo comma, n. 1>> c.p.c., <<violazione per motivi attinenti la giurisdizione>> per aver rigettato la CTR la richiesta di annullamento in autotutela per sussistenza di difetto di giurisdizione del giudice tributario;
con il secondo motivo ha denunciato <<violazione o falsa applicazione>> dell’art. 12, comma 2, della L. n. 448/2001 laddove era stata respinta l’istanza del contribuente sul presupposto che l’indicazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D.Lvo n. 546/1992 fosse tassativa;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. <<360 comma 1 n. 4>> c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1, comma 2, n. 4 D.Lvo n. 546/1992, art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale
Considerato che
1.1. i tre motivi di ricorso, il cui esame può essere effettuato unitariamente in quanto strettamente connessi, sono infondati, ancorché per ragioni parzialmente diverse da quella indicata dalla CTR, la cui motivazione sul punto va corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.;
1.2 come illustrato in premessa, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso il rigetto dell’istanza, in autotutela, volta a ottenere l’annullamento di avvisi di accertamento IRPEF sul presupposto di un errore, commesso dall’Ufficio, circa l’imposta applicata, sostenendo il ricorrente che gli atti di compravendita di immobili, oggetto dell’atto impositivo, <<erano privi di valore commerciale e catastale per essere stati dichiarati … “inagibili” dagli Enti competenti anche con “vecchie ordinanze di sgombero” e che il riferimento nei singoli contratti al valore catastale era stato formulato … ai soli fini fiscali, avendo … corrisposto ai venditori somme di gran lunga inferiori per ciascun contratto, … corrispondenti al loro … valore venale>>; la CTP ha ritenuto che ai contribuenti non fosse consentito impugnare il rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria dell’istanza di autotutela, ritirando un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, e che l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D.Lvo n. 546/1992 fosse tassativa;
1.3. orbene, secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. S.U. 3698/2009; conf. Cass. n. 3248/2016 ord.; n. 3442/2015; n. 25524/2014; n. 1457/2010) il ricorso avverso il diniego di autotutela opposto dal Fisco è certamente ammissibile (diversamente da quanto affermato dalla CTR), ma il sindacato sullo stesso può esercitarsi, nelle forme ammesse sugli atti discrezionali, soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria;
1.4. il contribuente, pertanto, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa a seguito della sua intervenuta definitività, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto; ciò in quanto non è dato al Giudice tributario di invadere la sfera discrezionale collegata ed esercitata dalla Pubblica amministrazione nell’esercizio del potere di annullamento dell’atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima.
1.5. ne consegue che non possa ritenersi che tale potere di annullamento dell’atto in autotutela costituisca un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti, poiché nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi, invero, un sindacato solo sulla legittimità di rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria.
1.6. stando a questo quadro di indirizzo va pertanto esente da censure la sentenza impugnata, laddove la CTR ha ritenuto che il diniego, opposto dall’amministrazione al ricorrente, di annullamento, in autotutela, di un avviso di accertamento, divenuto definitivo non fosse da essa sindacabile, presupponendo, la valutazione della legittimità del rifiuto opposto dall’Ufficio dell’esercizio del potere di autotutela tributaria, la sussistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto stesso, nella specie neppure dedotto dal ricorrente;
2. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da C.D.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
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