CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 febbraio 2022, n. 3268 – Salva la formazione del giudicato (esterno) al momento della notificazione dell’atto sostitutivo emesso in esecuzione del potere-dovere di annullamento, l’esercizio di tale potere può essere esercitato anche ove sia stata resa pronuncia giurisdizionale, non ancora passata in giudicato e anche in pendenza di impugnazione della pronuncia avente ad oggetto l’atto originario e, conseguentemente, anche in pendenza dei termini per la proposizione dell’impugnazione