COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA – Sentenza 22 gennaio 2018, n. 36
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 75/1/2009 in data 21.1.2009, la CTP di Nuoro dichiarava in parte il difetto di giurisdizione e in parte accoglieva il ricorso proposto da (…) avverso un fermo amministrativo operato da Equitalia Sardegna Spa nei confronti di un autoveicolo tg. (…), derivante da 13 cartelle di pagamento e preavviso di iscrizione notificato il 3.4.2007.
Il ricorrente aveva lamentato che il fermo era indeterminato e carente di motivazione perché non indicava i ruoli azionati, al medesimo non erano state notificate le sottostanti cartelle di pagamento, i crediti azionati erano comunque prescritti, il fermo era stato disposto in carenza dei presupposti, e comunque il fermo gli impediva il libero esercizio della sua attività lavorativa.
La CTP di Nuoro aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle poste azionate con il fermo relative a crediti di natura non tributaria. Aveva inoltre ritenuto che difettasse la prova della avvenuta notifica delle cartelle tributarie sottese al fermo impugnato, posto che due delle medesime risultavano notificate ex art. 140 c.p.c. ma il concessionario non avesse dimostrato l’avvenuto deposito presso il Comune, che una delle cartelle fosse stata notificata a persona qualificatasi sorella che aveva però sottoscritto con il solo cognome, altra cartella sarebbe stata notificata al figlio e il contribuente aveva dichiarato di non avere figli, infine per tre cartelle – pur tutte notificate a persona dichiaratasi fratello – risultassero tre firme differenti.
Aveva pertanto accolto, in parte qua, le doglianze del contribuente e annullato il fermo amministrativo.
Propone appello Equitalia Sardegna Spa, premettendo che il (…) aveva chiesto la dilazione del pagamento, e nel merito contestando le affermazioni della decisione appellata. In particolare, l’appellante lamenta che il contribuente non avesse impugnato affatto le cartelle sottese ai fermo, impugnabile quindi solo per vizi propri, in tale categoria non rientrando i vizi delle notificazioni delle cartelle presupposte. Nel merito, dimostrata la rituale comunicazione del preavviso di fermo, contestava la ricostruzione delle notifiche operata dai Primi Giudici; infatti quanto alle cartelle notificate ex art. 140 c.p.c., risulta l’attestazione dell’avvenuto deposito alla Casa Comunale, quanto alle notifiche alla sorella, è riportato (…) quanto alla cartella notificata al figlio, essa è relativa a credito non tributario (per la quale è stata dichiarato il difetto di giurisdizione), quanto alle cartelle notificate al fratello non è affatto richiesta la sottoscrizione del ricevente, trattandosi di persona convivente, e quindi è irrilevante la difformità delle firme. Gli atti presupposti dunque sarebbero correttamente notificati e il fermo legittimamente disposto ed eseguito.
Quanto al la pretesa prescrizione, essa doveva essere fatta valere impugnando le relative cartelle, e infine l’autovettura non è necessaria per l’attività lavorativa.
Concludeva quindi per la riforma della decisione appellata, e la conferma del fermo, con vittoria di spese.
All’udienza del 18 dicembre 2017 le parti hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che gli argomenti dell’appellante in ordine alla notificazione delle cartelle siano parzialmente fondati: invero è stato documentato con l’attestazione del messo che il procedimento di notifica delle cartelle ex art. 140 c.p.c. fu completato con l’avvenuto deposito alla Casa Comunale; nella relata di notifica effettuata con consegna alla sorella del contribuente, è riportato non il solo cognome (come ritenuto dalla decisione appellata) ma altresì il nome per cui non vi possono essere confusioni di sorta in ordine al soggetto ricevente; quanto alla cartella notificata al figlio, ammesso che effettivamente il contribuente non abbia figli (o ne abbia più di uno) essa è comunque relativa ad un credito non tributario per il quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice; infine, le cartelle notificate al fratello (correttamente identificato) sono state regolarmente accettate, e a nulla rileva la difformità nella sottoscrizione del ricevente, intanto perché non è elemento richiesto ad substantiam, e poi perché comunque nessuna contestazione di falsità fu mai proposta avverso la relata di notificazione (atto pubblico e quindi contestabile solo con querela di falso).
Gli atti presupposti dunque sarebbero correttamente notificati e pertanto alcuna contestazione, in questa sede, potrà essere sollevata per tardività della sua proposizione.
Ciò però non è sufficiente, ritiene il Collegio, per validare l’imposizione del fermo amministrativo: a seguito invero della dichiarazione dei difetto di giurisdizione, gli importi complessivi portati dalle cartelle “tributarie” non assommano ad un importo sufficiente per giustificare il fermo dell’autovettura del contribuente.
La misura cautelare infatti deve essere proporzionata al valore del debito tributario, anche alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza sul punto, e non pare a questo Collegio che il residuo debito erariale sia di importo tale da giustificare la privazione del diritto di proprietà sul bene del contribuente.
Il fermo impugnato pertanto merita annullamento.
Alla luce della reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l’appello di Equitalia Sardegna Spa, e compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
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