CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20797 depositata il 14 ottobre 2016 – L’art. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.”; pertanto è tenuto al pagamento dell’imposta l’assegnatario, anche provvisorio, di un lotto di proprietà di un Consorzio , nonostante non sia stato ancora stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20797 depositata il 14 ottobre 2016 ICI - AVVISI Dì ACCERTAMENTO - DIRITTO DI SUPERFICIE Fatto Con sentenza n.454/02/11, depositata il 19.10.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello proposto dal Comune di Conza della Campania avverso la sentenza della Commissione tributarla provinciale di Salerno [...]