TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 12398 depositata il  maggio 2024 – Ai fini dell’imposta di registro, la caparra penitenziale, che è un negozio accessorio, da cui deriva l’attribuzione del diritto di recesso a fronte della previsione di un corrispettivo per il suo esercizio, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 28 del d.P.R. 131 del 1986, in quanto l’esercizio del diritto di recesso ha gli stessi effetti della risoluzione, sicché all’ammontare previsto quale corrispettivo del recesso si applica l’aliquota del 3% di cui all’art. 9 della parte prima della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986, ma solo al momento del suo eventuale esercizio e dello scioglimento del vincolo contrattuale, riconducibile alla clausola contrattuale, salva, da un lato, l’applicazione dell’aliquota dello 0,5% di cui all’art. 6 della parte prima della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986 in presenza di quietanze e, dall’altro lato, l’imputazione dell’imposta pagata a quella principale dovuta per la stipulazione del contratto definitivo, laddove il diritto di recesso, conferito in un contratto preliminare, non sia esercitato e la somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale si traduca in un acconto o saldo del prezzo

Ai fini dell’imposta di registro, la caparra penitenziale, che è un negozio accessorio, da cui deriva l’attribuzione del diritto di recesso a fronte della previsione di un corrispettivo per il suo esercizio, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 28 del d.P.R. 131 del 1986, in quanto l’esercizio del diritto di recesso ha gli stessi effetti della risoluzione, sicché all’ammontare previsto quale corrispettivo del recesso si applica l’aliquota del 3% di cui all’art. 9 della parte prima della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986, ma solo al momento del suo eventuale esercizio e dello scioglimento del vincolo contrattuale, riconducibile alla clausola contrattuale, salva, da un lato, l’applicazione dell’aliquota dello 0,5% di cui all’art. 6 della parte prima della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986 in presenza di quietanze e, dall’altro lato, l’imputazione dell’imposta pagata a quella principale dovuta per la stipulazione del contratto definitivo, laddove il diritto di recesso, conferito in un contratto preliminare, non sia esercitato e la somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale si traduca in un acconto o saldo del prezzo

Caparra penitenziale soggetto ad imposta di registro del 3% solo al momento del suo eventuale esercizio e dello scioglimento del vincolo contrattuale, riconducibile alla clausola contrattuale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12398 depositata il 7 maggio 2024, intervenendo in tema di quale disciplina tributaria va applicata alla caparra penitenziale, ha stabilito, dopo un'analisi della funzione della caparra penitenziale, il principio di diritto secondo cui "... ai fini dell’imposta di registro, la caparra penitenziale, che è un [...]

ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70.000 euro senza visto di conformità) per i contribuenti che abbiano raggiunto i livelli di affidabilità

Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell'Agenzia delle Entrate "Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno [...]

Crediti di imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 – Risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024 Crediti di imposta per investimenti “Transizione 4.0” - Articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, [...]

Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni – Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio con sanzioni ridotte – Comunicato del 15 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Comunicato del 15 maggio 2024 Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni - Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio con sanzioni ridotte C’è tempo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022. [...]

Ravvedimento speciale – Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 – Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024 Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 - Ravvedimento speciale SOMMARIO: PREMESSA 1. ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022 2. RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12608 depositata l’ 8 maggio 2024 – In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui – salvo l’accertamento di comportamenti elusivi – il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune

In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui - salvo l'accertamento di comportamenti elusivi - il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune

Torna in cima