TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 11358 depositata il 29 aprile 2024 – In materia tributaria la causa di sospensione del pagamento di un rimborso (cd. fermo amministrativo), prevista a favore dell’Amministrazione finanziaria dall’art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – che costituisce disciplina specifica rispetto all’istituto di cui all’art. 69, sesto comma, del r.d. n. 2440 del 1923 – può essere fatta valere anche nel corso del giudizio che abbia ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta del rimborso medesimo, a condizione, però, che sia adottato un formale provvedimento di sospensione; tale atto deve essere dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un’adeguata motivazione in ordine al fumus boni iuris della vantata ragione di credito da parte dell’Amministrazione, e portato a legale conoscenza dell’interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale

In materia tributaria la causa di sospensione del pagamento di un rimborso (cd. fermo amministrativo), prevista a favore dell'Amministrazione finanziaria dall'art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - che costituisce disciplina specifica rispetto all'istituto di cui all'art. 69, sesto comma, del r.d. n. 2440 del 1923 - può essere fatta valere anche nel corso del giudizio che abbia ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta del rimborso medesimo, a condizione, però, che sia adottato un formale provvedimento di sospensione; tale atto deve essere dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un'adeguata motivazione in ordine al fumus boni iuris della vantata ragione di credito da parte dell'Amministrazione, e portato a legale conoscenza dell'interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10840 depositata il 22 aprile 2024 – In tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e sempre che l’opposizione di dette ragioni, valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio, si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto

In tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e sempre che l'opposizione di dette ragioni, valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio, si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Novità sulla disciplina delle locazioni brevi – Circolare n. 10/E del 10 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Circolare n. 10/E del 10 maggio 2024 Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi SOMMARIO: PREMESSA 1. Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi - articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2024 1.2 La disciplina fiscale delle locazioni brevi [...]

Soggetti legittimati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, e di cui all’articolo 62-quater.1 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Informativa – Nota n. 266337/RU del 9 maggio 2024 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Nota n. 266337/RU del 9 maggio 2024 Soggetti legittimati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, e di cui all’articolo 62-quater.1 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Informativa Con la determinazione direttoriale del 7 maggio 2024, prot.n. 261576/RU, pubblicata sul sito dell’Agenzia, si amplia il [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 11417 depositata il 29 aprile 2024 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 11406 depositata il 29 aprile 2024 – L’invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è l’unico atto liquidatorio, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento

L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è l'unico atto liquidatorio, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento

E’ possibile esercitare l’opzione, da parte del locatore, per la cedolare secca qualora l’abitazione venga destinata dal conduttore ad alloggio per i suoi dipendenti

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12395 depositata il 7 maggio 2024, intervenendo in tema di applicazione del regime della cedolare secca, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui "... in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 12395 depositata il 7 maggio 2024 – In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni

Torna in cima