TRIBUTI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 10820 depositata il 24 aprile 2023 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dall’art. 39, bensì dall’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dall'art. 39, bensì dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35719 depositata il 5 dicembre 2022 – In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato

In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) - quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti - qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato

Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in cinque anni, fatto salvo se hanno formato oggetto di sentenza irrevocabile

Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario. Per cui le sanzioni, salvo che non siano state oggetto di una sentenza definitiva, trova applicazione l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 statuisce che «il diritto alla riscossione della [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26673 depositata il 15 settembre 2023 – Agli immobili degli IACP non spetta l’esenzione prevista dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7 comma 1, lett. i), (…), ma spetta esclusivamente la riduzione di imposta prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo Decreto e le riduzioni e le detrazioni previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. possono essere applicate, per esplicita disposizione del comma 4 del medesimo articolo, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

Agli immobili degli IACP non spetta l'esenzione prevista dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7 comma 1, lett. i), (...), ma spetta esclusivamente la riduzione di imposta prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo Decreto e le riduzioni e le detrazioni previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. possono essere applicate, per esplicita disposizione del comma 4 del medesimo articolo, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26671 depositata il 15 settembre 2023 – Ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile su cui calcolare la plusvalenza tassabile – costituita dalla differenza fra il valore dell’immobile al momento del trasferimento e il prezzo di acquisto originario – non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche

Ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile su cui calcolare la plusvalenza tassabile - costituita dalla differenza fra il valore dell'immobile al momento del trasferimento e il prezzo di acquisto originario - non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26679 depositata il 15 settembre 2023 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

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