TRIBUTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 26057 depositata il 7 settembre 2023 – In tema di violazioni tributarie le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente, titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, anche i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica

In tema di violazioni tributarie le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente, titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l'ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, anche i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21356 depositata il 6 luglio 2022 – Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa – e concernente l’avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati – ha effetto riflesso nel giudizio concernente l’impugnazione proposta dal socio avverso l’avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione, è altrettanto vero che, nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio ( che normalmente non può dolersi dell’accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l’avviso di accertamento che lo riguarda

Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa - e concernente l'avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati - ha effetto riflesso nel giudizio concernente l'impugnazione proposta dal socio avverso l'avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione, è altrettanto vero che, nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio ( che normalmente non può dolersi dell'accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l'avviso di accertamento che lo riguarda

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 586 depositata il 22 giugno 2023 – L’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’atto impositivo emesso a carico di una società di capitali, in quanto privo dell’interesse concreto ed attuale ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. Infatti, le società di capitali godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, per la quale l’attività svolta è imputabile direttamente ad esse. L’amministratore di fatto, invece, potrà impugnare solo gli atti di riscossione allo stesso notificati, in quanto potenzialmente lesivi della sua situazione patrimoniale

L’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’atto impositivo emesso a carico di una società di capitali, in quanto privo dell’interesse concreto ed attuale ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. Infatti, le società di capitali godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, per la quale l’attività svolta è imputabile direttamente ad esse. L’amministratore di fatto, invece, potrà impugnare solo gli atti di riscossione allo stesso notificati, in quanto potenzialmente lesivi della sua situazione patrimoniale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25509 depositata il 31 agosto 2023 – L’imposta addizionale prevista dal d.l. n. 78 del 2010, art. 33 conv. in l. n. 122 del 2010 trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di “bonus” e “stock options” quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione – si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali – derivanti da fonti nazionali, Europee e internazionali – possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie tributaria interna

L'imposta addizionale prevista dal d.l. n. 78 del 2010, art. 33 conv. in l. n. 122 del 2010 trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali - derivanti da fonti nazionali, Europee e internazionali - possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie tributaria interna

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25520 depositata il 31 agosto 2023 – Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate ai sensi dell’art. 30 CDC, nell’osservanza della procedura di cui all’art. 181 bis DAC, legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema (…), a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori statistici di riferimento.

Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate ai sensi dell'art. 30 CDC, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 181 bis DAC, legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema (...), a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori statistici di riferimento.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 423 depositata il 12 giugno 2023 – In caso di omesso versamento di imposte derivanti da redditi prodotti da beni soggetti a usufrutto legale ai sensi dell’art. 4 co., 1 lett. c) del Tuir, il genitore ha la possibilità di dedurre dalla propria dichiarazione le somme già versate in nome del figlio minorenne

In caso di omesso versamento di imposte derivanti da redditi prodotti da beni soggetti a usufrutto legale ai sensi dell’art. 4 co., 1 lett. c) del Tuir, il genitore ha la possibilità di dedurre dalla propria dichiarazione le somme già versate in nome del figlio minorenne

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24901 depositata il 21 agosto 2023 – I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, dunque, devono essere opportunamente documentati, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso. Pertanto spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa

I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, dunque, devono essere opportunamente documentati, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso. Pertanto spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa

Corte di Cassazione, ordinanza n. 40018 depositata il 14 dicembre 2021 – Il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa deve procedere, anche d’ufficio, ad un nuovo completo regolamento  delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo dell’intera lite, ciò perché, per l’effetto devolutivo dell’appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale; proprio in applicazione del suddetto principio, il giudice del gravame, avendo riformato la sentenza del giudice di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, ha ritenuto di porre a carico della medesima anche le spese di lite relative al suddetto giudizio

Il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo completo regolamento  delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dell'intera lite, ciò perché, per l'effetto devolutivo dell'appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale; proprio in applicazione del suddetto principio, il giudice del gravame, avendo riformato la sentenza del giudice di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, ha ritenuto di porre a carico della medesima anche le spese di lite relative al suddetto giudizio

Torna in cima