TRIBUTI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 40018 depositata il 14 dicembre 2021 – Il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa deve procedere, anche d’ufficio, ad un nuovo completo regolamento  delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo dell’intera lite, ciò perché, per l’effetto devolutivo dell’appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale; proprio in applicazione del suddetto principio, il giudice del gravame, avendo riformato la sentenza del giudice di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, ha ritenuto di porre a carico della medesima anche le spese di lite relative al suddetto giudizio

Il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo completo regolamento  delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dell'intera lite, ciò perché, per l'effetto devolutivo dell'appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale; proprio in applicazione del suddetto principio, il giudice del gravame, avendo riformato la sentenza del giudice di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, ha ritenuto di porre a carico della medesima anche le spese di lite relative al suddetto giudizio

Corte di Cassazione, sentenza n. 34013 depositata il 18 novembre 2022 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l”an ed il quantum dell’imposta, per cui il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l"an ed il quantum dell'imposta, per cui il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24345 depositata il 10 agosto 2023 – Il vizio di motivazione può essere rubricato solo nel caso in cui la motivazione espressa dal giudice del merito sia del tutto incomprensibile o perplessa, così da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione. Ne’, peraltro, il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Il vizio di motivazione può essere rubricato solo nel caso in cui la motivazione espressa dal giudice del merito sia del tutto incomprensibile o perplessa, così da non consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione. Ne', peraltro, il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20840 depositata il 18 luglio 2023 – In  tema  di società di  capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali ad esempio, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci

In  tema  di società di  capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali ad esempio, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 12, sentenza n. 4939 depositata il 9 giugno 2023 – Il pagamento dell’Imu effettuato dal nudo proprietario, in luogo del soggetto titolare del diritto di abitazione, libera quest’ultimo dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale

Il pagamento dell’Imu effettuato dal nudo proprietario, in luogo del soggetto titolare del diritto di abitazione, libera quest’ultimo dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale

Applicazione del regime agevolativo recato dal disposto di cui agli articoli 2, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001 e 84, comma 2, della legge 289 del 2002 in relazione ad un atto di retrocessione di immobili nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione – Risposta n. 424 del 31 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 424 del 31 agosto 2023 Applicazione del regime agevolativo recato dal disposto di cui agli articoli 2, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001 e 84, comma 2, della legge 289 del 2002 in relazione ad un atto di retrocessione di immobili nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione [...]

Dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, del TULPS – Circolare n. 19 del 31 agosto 2023 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 19 del 31 agosto 2023 Dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, del TULPS L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei s.p.a., ha avviato un processo di dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24377 depositata il 10 agosto 2023 – La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento

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