TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22996 depositata il 28 luglio 2023 – In tema di detrazione IVA in caso di variazioni dell’imponibile o dell’imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso dell’imposta, è rilevante la qualificazione dell’operazione economica sottostante, se imponibile o se fuori campo IVA, dal momento che, nel primo caso, dev’essere verificata l’esistenza dei presupposti di cui al d.p.r. n. 633/1972, art. 26 ai fini del rimborso, mentre nel secondo l’Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, ma non in ogni caso, bensì solo entro il termine di decadenza previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2, salvo l’effettivo rimborso dell’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

In tema di detrazione IVA in caso di variazioni dell'imponibile o dell'imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso dell'imposta, è rilevante la qualificazione dell'operazione economica sottostante, se imponibile o se fuori campo IVA, dal momento che, nel primo caso, dev'essere verificata l'esistenza dei presupposti di cui al d.p.r. n. 633/1972, art. 26 ai fini del rimborso, mentre nel secondo l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, ma non in ogni caso, bensì solo entro il termine di decadenza previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2, salvo l'effettivo rimborso dell'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20042 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l’avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 dalla ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione presentata dal contribuente, né questi può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce, né impedisce, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso l’autore dell’istanza e dunque a conoscenza dell’assenza del presupposto qualificante per fruire dell’aliquota ridotta dell’accisa, nella specie per non aver indicato il numero di targa degli automezzi riforniti

In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l'avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 dalla ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione presentata dal contribuente, né questi può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce, né impedisce, l'esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso l’autore dell’istanza e dunque a conoscenza dell’assenza del presupposto qualificante per fruire dell’aliquota ridotta dell’accisa, nella specie per non aver indicato il numero di targa degli automezzi riforniti

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20037 depositata il 13 luglio 2023 – In materia di credito di imposta derivante dal meccanismo di pagamento delle accise relative all’energia elettrica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, il diritto al rimborso o la corrispondente detrazione dell’accisa indebitamente pagata dev’essere esercitato a pena di decadenza entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della ultima dichiarazione annuale di consumo

In materia di credito di imposta derivante dal meccanismo di pagamento delle accise relative all’energia elettrica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, il diritto al rimborso o la corrispondente detrazione dell’accisa indebitamente pagata dev’essere esercitato a pena di decadenza entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della ultima dichiarazione annuale di consumo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20024 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di fideiussione prestata ex artt.30 e 38 bis, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un’attività di accertamento in ordine alla debenza dell’imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall’Amministrazione finanziaria. Il termine di decadenza biennale non può essere applicato all’azione di rimborso dei costi per la fideiussione

In tema di fideiussione prestata ex artt.30 e 38 bis, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un'attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall'Amministrazione finanziaria. Il termine di decadenza biennale non può essere applicato all’azione di rimborso dei costi per la fideiussione

Corte di Cassazione, sentenza n. 22692 depositata il 26 luglio 2023 – La questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione, non risulta dirimente nel caso in cui si verte in tema di ricavi occulti e, dunque, non rilevabili documentalmente, ma che, in ragione della ristrettezza della base societaria, si presumono distribuiti a favore dei soci «essendo palese che l’assenza di evidenza contabile di utili non rendeva necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione dei soci, né ai fini dei requisiti di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36»

La questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione, non risulta dirimente nel caso in cui si verte in tema di ricavi occulti e, dunque, non rilevabili documentalmente, ma che, in ragione della ristrettezza della base societaria, si presumono distribuiti a favore dei soci «essendo palese che l'assenza di evidenza contabile di utili non rendeva necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione dei soci, né ai fini dei requisiti di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36»

Corte di Cassazione, ordinanza n. 22963 depositata il 27 luglio 2023 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione

E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 23587 depositata il 2 agosto 2023 – In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all’art. 110, comma 7, t.u.i.r., finalizzata alla repressione del fenomeno economico del “transfer pricing”, cioè dello spostamento dell’imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell’amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di “transazioni” tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali “transazioni” sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell’art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d’uso, non escludendosi dunque l’utilizzabilità di altri mezzi di prova

In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, t.u.i.r., finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing", cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali "transazioni" sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d'uso, non escludendosi dunque l'utilizzabilità di altri mezzi di prova

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19988 depositata il 12 luglio 2023 – Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa

Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa

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