TRIBUTI

Per gli accertamenti analitici-induttivi, inclusi gli accertamenti basati su indagini bancarie, deve essere riconoscimento la deduzione dei costi che deve essere livellato – anche in misura percentualistica – ai ricavi accertati

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5586 depositata il 23 febbraio 2023, intervenendo in tema di accertamenti bancari, ha precisato che  nelle fattispecie di accertamento basato su indagini bancarie di cui all'art. 32 del DPR n. 600/1973 devono essere riconosciuti i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati. In quanto, diversamente, deriverebbero esiti irragionevoli [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 22, sentenza n. 3408 depositata il 25 maggio 2023 – In relazione ai tributi “armonizzati”, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’atto impositivo solo ove il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e provi che dette ragioni non si rivelino puramente pretestuose

In relazione ai tributi "armonizzati", il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’atto impositivo solo ove il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e provi che dette ragioni non si rivelino puramente pretestuose

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, [...]

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Risoluzione n. 50/E del 9 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 50/E del 9 agosto 2023 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18549 depositata il 30 giugno 2023 – L’imposta addizionale prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 – trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di “bonus” e “stock options” quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione – si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali – derivanti da fonti nazionali, Europee e internazionali – possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie tributaria interna

L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali - derivanti da fonti nazionali, Europee e internazionali - possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie tributaria interna

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20563 depositata il 17 luglio 2023 – La sostituzione del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 5 comma 5, ad opera del d.lgs. n. 158 del 2015, art. 15, comma 1, lett. e), n. 3, con la decorrenza indicata nell’art. 32, comma 1, del medesimo D.Lgs., come modificato dalla l. n. 208 del 2015, art. 1 comma 133, realizza un fenomeno di continuità normativa ai fini dell’applicazione del principio del “favor rei”, in assenza di norme derogatorie dei principi generali di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, art. 3 attesa la persistente illiceità del fatto tipico, integrato dall’identica condotta – siccome prevista sia dalla precedente che dalla successiva versione dell’art. 5, comma 5, cit. – di richiesta di un rimborso in tutto o in parte indebito per difetto dei presupposti, con conseguente continuità strutturale tra l’originaria fattispecie e le modifiche sopravvenute

La sostituzione del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 5 comma 5, ad opera del d.lgs. n. 158 del 2015, art. 15, comma 1, lett. e), n. 3, con la decorrenza indicata nell'art. 32, comma 1, del medesimo D.Lgs., come modificato dalla l. n. 208 del 2015, art. 1 comma 133, realizza un fenomeno di continuità normativa ai fini dell'applicazione del principio del "favor rei", in assenza di norme derogatorie dei principi generali di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, art. 3 attesa la persistente illiceità del fatto tipico, integrato dall'identica condotta - siccome prevista sia dalla precedente che dalla successiva versione dell'art. 5, comma 5, cit. - di richiesta di un rimborso in tutto o in parte indebito per difetto dei presupposti, con conseguente continuità strutturale tra l'originaria fattispecie e le modifiche sopravvenute

Corte Costituzionale, sentenza n. 10 depositata il 31 gennaio 2023 – Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 – in quanto si interpreti nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati»

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 – in quanto si interpreti nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati»

Corte di Cassazione, ordinanza n. 5586 depositata il 23 febbraio 2023 – In caso di accertamento induttivo in senso stretto (o “puro”), l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura  percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi

In caso di accertamento induttivo in senso stretto (o “puro”), l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura  percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

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