TRIBUTI

Corte di Cassazione, sentenza n. 21415 depositata il 27 luglio 2021 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 90 del 1990 (conv., con modif., dalla l. n. 165 del 1990), avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l’art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese e i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 90 del 1990 (conv., con modif., dalla l. n. 165 del 1990), avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese e i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22445 depositata il 25 luglio 2023 – In tema di autotutela quando l’Amministrazione entra nel merito dell’istanza e dopo aver considerato i fatti e motivi prospettati dal richiedente si esprime in senso negativo, inizia un vero e proprio procedimento di riesame, con una nuova valutazione della situazione in fatto di diritto. In tal caso l’atto emanato si sostituisce al precedente come fonte di disciplina del rapporto e il precedente provvedimento resta assorbito dal nuovo. Solamente in tale evenienza è ammissibile l’impugnazione del provvedimento espresso di diniego di autotutela; il provvedimento meramente ripetitivo di un precedente provvedimento di diniego di rimborso, non è invece impugnabile autonomamente, può essere proposta impugnazione soltanto per eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria;

In tema di autotutela quando l'Amministrazione entra nel merito dell'istanza e dopo aver considerato i fatti e motivi prospettati dal richiedente si esprime in senso negativo, inizia un vero e proprio procedimento di riesame, con una nuova valutazione della situazione in fatto di diritto. In tal caso l'atto emanato si sostituisce al precedente come fonte di disciplina del rapporto e il precedente provvedimento resta assorbito dal nuovo. Solamente in tale evenienza è ammissibile l'impugnazione del provvedimento espresso di diniego di autotutela; il provvedimento meramente ripetitivo di un precedente provvedimento di diniego di rimborso, non è invece impugnabile autonomamente, può essere proposta impugnazione soltanto per eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria;

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18965 depositata il 5 luglio 2021 – In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22261 depositata il 25 luglio 2023 – L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione

L'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione

I costi non imputati al conto economico sono deducibili se risultano da “elementi certi e precisi” e per gli accertamenti induttivi devono essere determinati in relazione ai maggiori ricavi accertati

In ordina alla deducibilità dei costi non imputati al conto economico si rammenta il contenuto del comma 6-bis dell'art. 2 del Decreto-Legge n. 90 del 27 aprile 1990, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 (in G.U. 28/06/1990, n.149) che statuisce "... Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della [...]

Corte di Cassazione, sentenza n. 19191 depositata il 17 luglio 2019 – In caso di omessa dichiarazione dei redditi, come pure in caso di accertamento induttivo puro, l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, ma non quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., restando inapplicabile l’art. 109 Tuir che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico

In caso di omessa dichiarazione dei redditi, come pure in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, ma non quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., restando inapplicabile l'art. 109 Tuir che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico

Agli omessi o tardivi versamenti risultante dalla dichiarazione fiscale non è applicabile l’istituto di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19972 depositata il 12 luglio 2023, intervenendo in tema di ravvedimento operoso, ha ribadito che "... le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 30, sentenza n. 7217 depositata il 24 maggio 2023 – La locazione di un immobile conclusa da un solo co-proprietario non legittima l’Amministrazione finanziaria a pretendere, nei confronti di quest’ultimo, l’integrale versamento del tributo fondiario, se gli altri co-proprietari hanno accettato o riconosciuto il relativo contratto di locazione

La locazione di un immobile conclusa da un solo co-proprietario non legittima l’Amministrazione finanziaria a pretendere, nei confronti di quest’ultimo, l’integrale versamento del tributo fondiario, se gli altri co-proprietari hanno accettato o riconosciuto il relativo contratto di locazione

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