TRIBUTI

Detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus) – Fruizione dell’agevolazione in caso di collegamento e/o rapporto societario tra società venditrice e società acquirente – Articolo 16, comma 1–septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Risposta n. 398 del 27 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 398 del 27 luglio 2023 Articolo 16, comma 1–septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus) - Fruizione dell'agevolazione in caso di collegamento e/o rapporto societario tra società venditrice e società acquirente Con l'istanza di interpello [...]

Compensazione crediti da Superbonus con ritenute ed imposte sostitutive dovute, in qualità di sostituto d’imposta , da una SO di una società estera – articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 – Risposta n. 397 del 27 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 397 del 27 giugno 2023 Compensazione crediti da Superbonus con ritenute ed imposte sostitutive dovute, in qualità di sostituto d'imposta , da una SO di una società estera – articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20577 depositata il 17 luglio 2023 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20806 depositata il 18 luglio 2023 – Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d’imposta ai fini dell’iva e non determina la necessità di presentare un’autonoma dichiarazione, la società seguita ad essere un soggetto iva distinto dai soci, sicché tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione è il liquidatore, che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c), cod civ., ragion per cui la dichiarazione del liquidatore che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata a pretendere la soddisfazione del credito stesso

Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d'imposta ai fini dell'iva e non determina la necessità di presentare un'autonoma dichiarazione, la società seguita ad essere un soggetto iva distinto dai soci, sicché tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione è il liquidatore, che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c), cod civ., ragion per cui la dichiarazione del liquidatore che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata a pretendere la soddisfazione del credito stesso

Fatture soggettivamente inesistenti: deducibilità dei costi, detrazione IVA ed onere della prova e relativa tipologia

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4647 depositata il 14 febbraio 2023, intervenendo in tema di fatturazione soggettivamente inesistenti, ha fatto una sintesi sul punto affermando, tra l'altro,  che "... In tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 4647 depositata il 14 febbraio 2023 – In tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi

In tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi

Corte di Cassazione sentenza n. 17471 depositata il 17 giugno 2021 – Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute, purché il contribuente documenti l’effettivo assoggettamento a ritenuta

In caso di violazione dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario il ricorrente deve indicare il ‹‹fatto storico››, il cui esame sia stato omesso, il ‹‹dato››, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‹‹come›› e il ‹‹quando›› tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‹‹decisività››. Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute, purché il contribuente documenti l’effettivo assoggettamento a ritenuta

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 23, sentenza n. 6183 depositata il 10 maggio 2023 – Non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento Imu le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta

Non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento Imu le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta

Torna in cima