CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20806 depositata il 18 luglio 2023 – Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d’imposta ai fini dell’iva e non determina la necessità di presentare un’autonoma dichiarazione, la società seguita ad essere un soggetto iva distinto dai soci, sicché tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione è il liquidatore, che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c), cod civ., ragion per cui la dichiarazione del liquidatore che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata a pretendere la soddisfazione del credito stesso