TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20060 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di IVA, che, anche nell’ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell’attività, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all’onere probatorio sullo stesso gravante. L’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso

In tema di IVA, che, anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante. L'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso

Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi – Risposta n. 393 del 25 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 393 del 25 luglio 2023 Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società istante (di seguito Istante) è una società di servizi, con sede all'estero, incaricata di svolgere «adempimenti tecnici e amministrativi, per conto [...]

Detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa, adibito a casa–vacanze – Articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 392 del 24 luglio 2023 dell’Agtenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 392 del 24 luglio 2023 Detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di un immobile a destinazione abitativa, adibito a casa–vacanze – Articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA S.r.l. (in [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20027 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione “a posteriori” dei dazi per errori attivi dell’Amministrazione nel rilascio dei certificati di origine delle merci, a meno che non ricorra l’esimente della buona fede dell’importatore per la cui sussistenza è necessaria, oltre all’osservanza di tutte le prescrizioni in vigore, anche la non riconoscibilità di tali errori da parte dell’importatore secondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo, rilevante ai fini di detta esimente, il mero silenzio delle Autorità competenti sulle dichiarazioni rese dall’importatore circa l’origine preferenziale della merce

In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi per errori attivi dell'Amministrazione nel rilascio dei certificati di origine delle merci, a meno che non ricorra l'esimente della buona fede dell'importatore per la cui sussistenza è necessaria, oltre all'osservanza di tutte le prescrizioni in vigore, anche la non riconoscibilità di tali errori da parte dell'importatore secondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo, rilevante ai fini di detta esimente, il mero silenzio delle Autorità competenti sulle dichiarazioni rese dall'importatore circa l'origine preferenziale della merce

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 4, sentenza n. 414 depositata il 2 maggio 2023 – La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza, intesa in senso qualitativo, come correlazione tra costi ed attività imprenditoriale nel suo complesso

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza, intesa in senso qualitativo, come correlazione tra costi ed attività imprenditoriale nel suo complesso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 2, sentenza n. 2577 depositata il 2 maggio 2023 – Nella libera determinazione convenzionale del canone di locazione per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola (cd. clausola a scaletta) in cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto. Inoltre, deve escludersi la necessità di dimostrare, con rilievo condizionante, il collegamento del previsto aumento nel tempo del canone a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale. Ciò ad eccezione che la clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all’art. 32, l. 1978, n. 392/1978 in materia di aggiornamento del canone in relazione alle variazioni del potere d’acquisto della moneta

Nella libera determinazione convenzionale del canone di locazione per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola (cd. clausola a scaletta) in cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto. Inoltre, deve escludersi la necessità di dimostrare, con rilievo condizionante, il collegamento del previsto aumento nel tempo del canone a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale. Ciò ad eccezione che la clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all'art. 32, l. 1978, n. 392/1978 in materia di aggiornamento del canone in relazione alle variazioni del potere d'acquisto della moneta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20077 depositata il 13 luglio 2023 – Ai fini del rimborso infrannuale IVA di cui al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 38bis comma 2 a favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell’iva per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre ha rilievo, ai fini dell’imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili

Ai fini del rimborso infrannuale IVA di cui al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 38bis comma 2 a favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell'iva per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre ha rilievo, ai fini dell'imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20051 depositata il 13 luglio 2023 – Il controricorso, ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. (richiamato dall’art. 370 comma 2 c.p.c., “in quanto è possibile” – assolvendo alla sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, deve contenere l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l’autonomia di questa rispetto all’impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull’ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell’atto

Il controricorso, ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. (richiamato dall'art. 370 comma 2 c.p.c., "in quanto è possibile" - assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, deve contenere l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l'autonomia di questa rispetto all'impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull'ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto

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