TRIBUTI

Accollo debito d’imposta altrui e divieto di compensazione (Art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) – Risposta n. 246 del 17 settembre 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 246 del 17 settembre 2025 Accollo debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (Art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ''[ALFA] Rete di Imprese'', di seguito istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato. [...]

Soppressione dei codici tributo “1632” e “162E” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta – Risoluzione n. 49/E del 17 settembre 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 49/E del 17 settembre 2025 Soppressione dei codici tributo “1632” e “162E” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta Con la presente risoluzione, si dispone la soppressione dei codici tributo “1632” e “162E” [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24881 depositata il 9 settembre 2025 – In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un’unica operazione ma più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, ma la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario impedisce che, per effetto della riqualificazione operata dal giudice di un’operazione economica come permutativa, l’Amministrazione finanziaria possa per la prima volta in Cassazione assoggettare ad IVA separatamente le due prestazioni dell’operazione permutativa e determinare al valore normale la corrispondente base imponibile IVA e IRES

In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un'unica operazione ma più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, ma la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario impedisce che, per effetto della riqualificazione operata dal giudice di un'operazione economica come permutativa, l'Amministrazione finanziaria possa per la prima volta in Cassazione assoggettare ad IVA separatamente le due prestazioni dell'operazione permutativa e determinare al valore normale la corrispondente base imponibile IVA e IRES

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 2950 depositata il 6 febbraio 2025 – La revisione del sistema sanzionatorio invocata dal ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015 , in effetti non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso

La revisione del sistema sanzionatorio invocata dal ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015 , in effetti non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, sentenza n. 1014 depositata il 6 febbraio 2025 – La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario così come idealmente ricostituito a seguito di riunione fittizia dei cespiti fuoriusciti dal patrimonio dell’ereditando

La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario così come idealmente ricostituito a seguito di riunione fittizia dei cespiti fuoriusciti dal patrimonio dell’ereditando

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4, sentenza n. 410 depositata il 21 gennaio 2025 – In base al combinato disposto degli artt. 13 e 15 del D.P.R. n. 633/1972, l’imponibilità ai fini IVA dei maggiori corrispettivi richiesti dall’appaltatore in ragione degli inadempimenti del committente, nell’ambito di un contratto di appalto, va verificata avendo riguardo alla “destinazione funzionale” degli indennizzi e compensi aggiuntivi rispetto al prezzo concordato

In base al combinato disposto degli artt. 13 e 15 del D.P.R. n. 633/1972, l’imponibilità ai fini IVA dei maggiori corrispettivi richiesti dall’appaltatore in ragione degli inadempimenti del committente, nell’ambito di un contratto di appalto, va verificata avendo riguardo alla “destinazione funzionale” degli indennizzi e compensi aggiuntivi rispetto al prezzo concordato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 1, sentenza n. 299 depositata il 15 gennaio 2025 – Secondo il Giudice comunitario, la presunzione iuris tantum di non operatività prevista dall’ art. 30 , L. n. 724 del 1994 è incompatibile con l’art. 9, par. 1, e l’ art. 167 della Direttiva IVA , nonché con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta, poiché eccede quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso

Secondo il Giudice comunitario, la presunzione iuris tantum di non operatività prevista dall' art. 30 , L. n. 724 del 1994 è incompatibile con l'art. 9, par. 1, e l' art. 167 della Direttiva IVA , nonché con i principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta, poiché eccede quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 287 depositata il 7 gennaio 2025 – In materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000, nel caso in cui l’Ufficio – dopo la notifica del PVC redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l’Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall’Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo

In materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000, nel caso in cui l’Ufficio – dopo la notifica del PVC redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l’Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall’Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo

Torna in cima