TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11974 depositata il 5 maggio 2023 – Nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023 Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5, [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12184 depositata l’ 8 maggio 2023 – Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è sussumibile sotto la specie dell’obbligazione solidale passiva; ne consegue che al rapporto dei due soggetti con il fisco debbono necessariamente essere applicati i principi che regolano tale tipo di obbligazioni

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è sussumibile sotto la specie dell'obbligazione solidale passiva; ne consegue che al rapporto dei due soggetti con il fisco debbono necessariamente essere applicati i principi che regolano tale tipo di obbligazioni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11619 depositata il 4 maggio 2023 – L’eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroattiva, salvo che la disposizione abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetto anche per il periodo precedente l’abrogazione, solo in tal caso consentendosi il rimborso dei dazi riscossi prima dell’emissione della disposizione abrogatrice

L'eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroattiva, salvo che la disposizione abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetto anche per il periodo precedente l'abrogazione, solo in tal caso consentendosi il rimborso dei dazi riscossi prima dell'emissione della disposizione abrogatrice

Compenso amministratore – Obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante – Deducibilità del costo – Ritenute da operare all’atto del pagamento – Risposta n. 330 del 22 maggio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 330 del 22 maggio 2023 Interpello ordinario - Compenso amministratore - Obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante - Deducibilità del costo - Ritenute da operare all'atto del pagamento Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (in breve, ''la società [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 4, sentenza n. 2786 depositata il 28 febbraio 2023 – Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi

Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11993 depositata il 5 maggio 2023 – La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell’istanza di rimborso delle somme così versate risultando quindi esclusivamente rilevante l’errore determinante ai sensi dell’art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso.

La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate risultando quindi esclusivamente rilevante l'errore determinante ai sensi dell'art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11783 depositata il 4 maggio 2023 – In tema di decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza di rimborso è costituito dall’individuazione del relativo dies a quo col momento in cui – nell’assolvere al pagamento – il contribuente sia pienamente consapevole della non debenza della somma. Solo se ricorre tale requisito (cioè se già in quel momento il contribuente avesse la certezza della non debenza in tutto o in parte delle somme versate in acconto), il termine decorre dal momento stesso del versamento dell’acconto, mentre in diversa ipotesi – cioè allorché la non debenza emerga in sede di pagamento del saldo

In tema di decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di rimborso è costituito dall'individuazione del relativo dies a quo col momento in cui - nell'assolvere al pagamento - il contribuente sia pienamente consapevole della non debenza della somma. Solo se ricorre tale requisito (cioè se già in quel momento il contribuente avesse la certezza della non debenza in tutto o in parte delle somme versate in acconto), il termine decorre dal momento stesso del versamento dell'acconto, mentre in diversa ipotesi - cioè allorché la non debenza emerga in sede di pagamento del saldo

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