TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 19576 depositata il 15 luglio 2025 – Per verificare se una determinata operazione attiva rientri o non nell’attività propria di una società, ai fini dell’inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti, occorre avere riguardo non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa, in quanto, ai fini dell’imposta, rileva il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute, e, quindi, l’attività in concreto esercitata

Per verificare se una determinata operazione attiva rientri o non nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti, occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa, in quanto, ai fini dell'imposta, rileva il volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute, e, quindi, l'attività in concreto esercitata

Riflessioni sulle notificazioni nei casi di irreperibilità del destinatario degli atti o avvisi in ambito tributario

1. Contesto normativo e giurisprudenziale In ambito tributario in presenza di irreperibilità del destinatario di un atto tributario l'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, lett. e), disciplina la notificazione e richiama espressamente l'art. 140 c.p.c. La normativa che disciplina la notificazione prevede, quindi, un apposita procedura da seguire in ipotesi di irreperibilità c.d. [...]

Trasparenza fiscale di un fondo istituito all’estero e applicabilità dei benefici convenzionali nei confronti dei sottoscrittori del fondo – Risposta n. 194 del 24 luglio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 194 del 24 luglio 2025 Trasparenza fiscale di un fondo istituito all'estero e applicabilità dei benefici convenzionali nei confronti dei sottoscrittori del fondo Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa (di seguito, anche ''Società'' o ''Istante'') è una società con sede legale [...]

Disciplina IVA–Intervento della stabile organizzazione nelle operazioni di cessione ed acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia – Risposta n. 193 del 24 luglio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 193 del 24 luglio 2025 Disciplina IVA–Intervento della stabile organizzazione nelle operazioni di cessione ed acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa (anche ''la Società'' o ''Casa madre''), società stabilita in un Paese UE, appartenente [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19787 depositata il 17 luglio 2025 – In tema di pagamento dell’IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l’erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d’imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell’IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, che rinvia all’art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati

In tema di pagamento dell'IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l'erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d'imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell'IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, che rinvia all'art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati

La deduzione degli ammortamenti nei contratti di affitto d’azienda: disciplina civilistica, rilevanza fiscale e onere della prova

La disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561 c.c. e nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale il diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19653 depositata il 16 luglio 2025 – La disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561, secondo comma, c.c., nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale. In questo caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario, come previsto dall’art. 102, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986

La disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561, secondo comma, c.c., nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale. In questo caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario, come previsto dall’art. 102, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986

La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, in quanto non può escludersi la qualità di imprenditore anche in colui il quale compia un unico affare, anche se la mera locazione di immobili a terzi non equivale necessariamente ad una vera e propria attività commerciale produttiva di reddito d’impresa

La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, in quanto non può escludersi la qualità di imprenditore anche in colui il quale compia un unico affare, anche se la mera locazione di immobili a terzi non equivale necessariamente ad una vera e propria attività commerciale produttiva di reddito d’impresa

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