TRIBUTI

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8130 depositata il 27 marzo 2025 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Cessioni intracomunitarie IVA e onere della prova: disciplina della non imponibilità e profili probatori nella giurisprudenza

L'evoluzione del sistema comune dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ha trovato, nel corso dei decenni, uno dei suoi banchi di prova più complessi nella disciplina degli scambi tra Stati membri. Il passaggio dal sistema basato sui controlli doganali alle frontiere fisiche a quello fondato sulla cooperazione amministrativa e sulla rendicontazione dei soggetti passivi ha generato [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8845 depositata l’ 8 aprile 2026 – In tema di visto di conformità, quello cd. leggero, implicando, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro da parte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dal medesimo predisposta, che è condizione per il rilascio del visto, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, comporta in capo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenza cd. qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto

In tema di visto di conformità, quello cd. leggero, implicando, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro da parte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dal medesimo predisposta, che è condizione per il rilascio del visto, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, comporta in capo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenza cd. qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione 2 – sentenza n. 287 depositata il 10 giugno 2024 – Ai fini del riconoscimento del credito di imposta Formazione 4.0 sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. La società deve dare prova dettagliata dell’effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta Formazione 4.0 sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. La società deve dare prova dettagliata dell'effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione

Cessioni intracomunitarie e processo tributario: motivazione dell’atto, prova della non imponibilità e limiti del sindacato di legittimità

L’ordinanza n. 8273 depositata il 2 aprile 2026 della Corte di cassazione, sezione tributaria, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale concernente il regime delle cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA e, in particolare, il tema dell’onere della prova circa l’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato. La decisione presenta molteplici profili di interesse. [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8273 depositata il 2 aprile 2026 – Il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Risposta n. 83 del 23 marzo 2026 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 83 del 23 marzo 2026 Servizi di estetica - Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA - Articolo 2, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

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