TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5537 depositata l’ 11 marzo 2026 – In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

La detrazione IVA tra formalismo e sostanza: la cessazione “effettiva” dell’attività quale limite all’indetraibilità dell’imposta

L’ordinanza n. 6002 depositata il 17 marzo 2026 della Corte di cassazione si inserisce nel solco di un articolato e stratificato orientamento giurisprudenziale in materia di detrazione IVA, con specifico riguardo ai rapporti tra inesistenza delle operazioni, irregolarità formali del fornitore e cessazione dell’attività economica. In particolare la Suprema Corte risponde in senso negativo, riaffermando [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributario, Ordinanza n. 5674 depositata il 12 marzo 2026 – In tema d’IVA, la cessione del credito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l’efficacia derivativa determina l’acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l’azione di rimborso in quanto diretta all’adempimento della prestazione

In tema d'IVA, la cessione del credito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l'efficacia derivativa determina l'acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l'azione di rimborso in quanto diretta all'adempimento della prestazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6002 depositata il 17 marzo 2026 – In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell’esclusione dall’imposizione, il dato dell’intervenuta dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: “anagrafico”) della prima evenienza

In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima evenienza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5708 depositata il 12 marzo 2026 – In tema di IVA, l’attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo natura assicurativa, né accessoria, atteso che la coassicurazione non modifica la ripartizione “pro quota” tra i coassicuratori del rischio, né concerne aspetti essenziali dell’attività d’intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti

In tema di IVA, l'attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo natura assicurativa, né accessoria, atteso che la coassicurazione non modifica la ripartizione "pro quota" tra i coassicuratori del rischio, né concerne aspetti essenziali dell'attività d'intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti

L’abuso del diritto tributario tra struttura della fattispecie e onere probatorio

L’ordinanza n. 33418 del 22 dicembre 2025 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata ma non per questo priva di tensioni interpretative: quella relativa all’abuso del diritto in materia fiscale. La decisione affronta, con particolare rigore argomentativo, uno dei nodi più delicati della materia, ossia l’individuazione dei [...]

Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all’estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente – articolo 51 del TUIR e articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Risposta n. 8 del 16 gennaio 2026 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 8 del 16 gennaio 2026 Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all'estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente – articolo 51 del TUIR [...]

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