TRIBUTI

Compatibilità tra regime del margine e regime OSS – Risposta n. 497 del 11 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 497 del 11 ottobre 2022 Compatibilità tra regime del margine e regime OSS Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  L'Istante svolge attività di commercio elettronico di beni usati, di oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato, con applicazione del regime del margine [...]

Valutazione antiabuso di un’operazione di scissione preceduta da un conferimento ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR – Risposta n. 496 del 6 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 496 del 6 ottobre 2022 Interpello Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n.212 Valutazione antiabuso di un'operazione di scissione preceduta da un conferimento ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  L'Istante, [...]

Articolo 72 DPR 633/72 Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia – Non imponibilità – Risposta n. 495 del 5 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 495 del 5 ottobre 2022 Articolo 72 DPR 633/72 Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia - Non imponibilità Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  Il signor Tizio, funzionario [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 26534 depositata l’ 8 settembre 2022 – In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 /1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c. Sicché tale iscrizione è legittima se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 /1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c. Sicché tale iscrizione è legittima se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32854 – La ritenuta nella misura del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. n. 482/1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; tale più favorevole tassazione va invece esclusa con riferimento alle somme versate dal contribuente in un fondo integrativo che non abbia investito sul mercato finanziario

La ritenuta nella misura del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482/1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; tale più favorevole tassazione va invece esclusa con riferimento alle somme versate dal contribuente in un fondo integrativo che non abbia investito sul mercato finanziario

Corte di Cassazione ordinanza n. 26371 depositata il 7 settembre 2022 – Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività

Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività

Corte di Cassazione sentenza n. 26285 depositata il 6 settembre 2022 – La norma di cui all’art. 25 bis del D.P.R. 600/1973 non è intervenuta nell’ambito definitorio di tali redditi, la cui natura rimane quella dei redditi d’impresa, ma si è limitata ad introdurre una nuova modalità di riscossione dell’imposta che ora avviene tramite l’effettuazione della ritenuta alla fonte. La qualifica del reddito di impresa permane anche nei confronti degli intermediari/agenti professionali non residenti

La norma di cui all’art. 25 bis del D.P.R. 600/1973 non è intervenuta nell’ambito definitorio di tali redditi, la cui natura rimane quella dei redditi d’impresa, ma si è limitata ad introdurre una nuova modalità di riscossione dell’imposta che ora avviene tramite l’effettuazione della ritenuta alla fonte. La qualifica del reddito di impresa permane anche nei confronti degli intermediari/agenti professionali non residenti

Corte di Cassazione sentenza n. 26278 depositata il 6 settembre 2022 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate, tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate, tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione

Torna in cima