Corte di Cassazione sentenza n. 26285 depositata il 6 settembre 2022 – La norma di cui all’art. 25 bis del D.P.R. 600/1973 non è intervenuta nell’ambito definitorio di tali redditi, la cui natura rimane quella dei redditi d’impresa, ma si è limitata ad introdurre una nuova modalità di riscossione dell’imposta che ora avviene tramite l’effettuazione della ritenuta alla fonte. La qualifica del reddito di impresa permane anche nei confronti degli intermediari/agenti professionali non residenti