TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16900 depositata il 24 giugno 2025 – In tema di IVA, la detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, alla relativa prova, che dev’essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate”, salvo i casi in cui il contribuente provi l’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi

In tema di IVA, la detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che dev'essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate", salvo i casi in cui il contribuente provi l'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi

Trattamento fiscale applicabile all’incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori – Articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Risoluzione n. 45/E del 30 giugno 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 45/E del 30 giugno 2025 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori - Articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato [...]

Sequestro di società ex art. 321, comma 2 c.p.p. – Diritti di credito dei terzi ex articolo 52 d.lgs. n. 159 del 2011 – Blocco compensazioni ex art. 37, comma 49-quinquies d.l. n. 223 del 2006 – Risposta n. 172 del 30 giugno 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 172 del 30 giugno 2025 Sequestro di società ex art. 321, comma 2 c.p.p. - Diritti di credito dei terzi ex articolo 52 d.lgs. n. 159 del 2011 - Blocco compensazioni ex art. 37, comma 49-quinquies d.l. n. 223 del 2006 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16923 depositata il24 giugno 2025 – In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020). come da questa Corte precisato sul tema

In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020). come da questa Corte precisato sul tema

La sola indicazione della percentuale e del metodo basta per la motivazione dell’avviso impositivo, ma non ai fini della prova della pretesa impositiva

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16897 depositata il 24 giugno 2025, ha stabilito che non sussiste un vizio motivazionale nell'avviso di accertamento qualora l’amministrazione finanziaria non abbia allegato all’atto l’elenco dei 52 operatori del settore da cui è stata tratta la percentuale media di redditività applicata. Risulta invece sufficiente che l’avviso contenesse l’indicazione della [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16897 depositata il 24 giugno 2025 – Deve escludersi che la mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’elenco contenente l’indicazione dei 52 operatori del settore da cui l’amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d’impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell’atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l’indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all’eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell’idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell’elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

Deve escludersi che la mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'elenco contenente l'indicazione dei 52 operatori del settore da cui l'amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d'impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell'atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l'indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all'eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell'idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell'elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

Il rappresentante legale subentrante delle associazioni non riconosciute, ai fini fiscali, responsabile non solo per gli adempimenti fiscali afferenti a periodi d’imposta in cui aveva ricoperto tale carica ma anche per le annualità antecedenti in relazione ai quali era obbligato ad effettuare le necessarie rettifiche

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 17576 depositata il 30 giugno 2025, intervenendo in tema di responsabilità personale e solidale del rappresentante legale delle associazioni non riconosciute, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "in ragione del suddetto principio (di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile) e della fonte [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16471 depositata il 18 giugno 2025 – Anche in caso di accertamento analitico-induttivo sulla base delle movimentazioni bancarie (che si fondi cioè sulla presunzione ex art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 di compensi non dichiarati scaturenti da movimentazioni bancarie non giustificate), è necessario riconoscere e dedurre in misura percentuale forfetaria i costi presunti correlati

Anche in caso di accertamento analitico-induttivo sulla base delle movimentazioni bancarie (che si fondi cioè sulla presunzione ex art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 di compensi non dichiarati scaturenti da movimentazioni bancarie non giustificate), è necessario riconoscere e dedurre in misura percentuale forfetaria i costi presunti correlati

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