TRIBUTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 15482 depositata il 16 maggio 2022 – Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti

Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'Ente impositore quanto del Concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17177 – I contributi pubblici percepiti per attività di formazione professionale di soggetti terzi non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una correlazione diretta tra l’importo erogato a titolo di contributo ed il corrispondente componente negativo indeducibile

I contributi pubblici percepiti per attività di formazione professionale di soggetti terzi non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una correlazione diretta tra l'importo erogato a titolo di contributo ed il corrispondente componente negativo indeducibile

Corte di Cassazione ordinanza n. 15445 depositata il 16 maggio 2022 – In tema di “accertamento   standardizzato”   mediante   parametri   o studi di settore,   il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale  e imprescindibile  del  giusto  procedimento  che  legittima  l’azione  amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del  singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri

In tema di "accertamento   standardizzato"   mediante   parametri   o studi di settore,   il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale  e imprescindibile  del  giusto  procedimento  che  legittima  l'azione  amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del  singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri

Corte di Cassazione ordinanza n. 15135 depositata il 12 maggio 2022 – Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errar in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione

Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errar in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 15123 depositata il 12 maggio 2022 – La revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali», integra,  dunque,  il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare

La revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali», integra,  dunque,  il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento classe, e rendita catastale, attribuite all'unità immobiliare

Corte di Cassazione ordinanza n. 15067 depositata il 12 maggio 2022 – La prova che i beni trasportati  siano  effettivamente stati oggetto di un’esportazione, ossia di una cessione di beni al di fuori dell’Unione, dev’essere dimostrata in un modo reputato soddisfacente dalle autorità tributarie competenti e questo requisito riguarda, appunto, le condizioni sostanziali necessarie per l’applicazione del regime, non già un obbligo meramente formale

La prova che i beni trasportati  siano  effettivamente stati oggetto di un'esportazione, ossia di una cessione di beni al di fuori dell'Unione, dev'essere dimostrata in un modo reputato soddisfacente dalle autorità tributarie competenti e questo requisito riguarda, appunto, le condizioni sostanziali necessarie per l'applicazione del regime, non già un obbligo meramente formale

Corte di Cassazione ordinanza n. 15064 depositata il 12 maggio 2022 – In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggetti­vamente inesistenti, ai sensi della disposizione di legge summenzionata, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d’ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o  servizi  non effettivamente scambiati  o pre­stati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto  di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predet­te spese

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggetti­vamente inesistenti, ai sensi della disposizione di legge summenzionata, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o  servizi  non effettivamente scambiati  o pre­stati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto  di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predet­te spese

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