TRIBUTI

Redditi di lavoro dipendente – rimborso spese per l’acquisto di Laptop/Tablet – Art. 51, comma 2, lettera f) ed f – bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Risposta 24 maggio 2022, n. 294 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 maggio 2022, n. 294 Redditi di lavoro dipendente - rimborso spese per l'acquisto di Laptop/Tablet - Art. 51, comma 2, lettera f) ed f - bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) Con l'istanza di [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 14932 depositata l’ 11 maggio 2022 – La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all’art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento

La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 14893 depositata l’ 11 maggio 2022 – L’art. 64, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui subordina l’ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell’accertamento in fatto, non si riferisce all’inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l’impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all’oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all’impossibilità di contestare l’accertamento in fatto in sede di legittimità, per cui è ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell’accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione  del ricorso per cassazione

L'art. 64, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità, per cui è ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell'accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione  del ricorso per cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 14889 depositata l’ 11 maggio 2022 – La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni , pur in mancanza di un approvazione  espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso ad eccezione in cui la partecipazione del contribuente sia costituita dalla semplice assistenza silente e non collaborativa

La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni , pur in mancanza di un approvazione  espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso ad eccezione in cui la partecipazione del contribuente sia costituita dalla semplice assistenza silente e non collaborativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 14803 depositata il 10 maggio 2022 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna  dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60,  lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna  dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60,  lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 – La produzione dell’avviso di  ricevimento  del  piego raccomandato  contenente la copia del ricorso per cassazione  spedita per la notificazione  a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.  149 cod. proc. civ., o della  raccomandata  con la quale l’ufficiale  giudiziario dà notizia  al destinatario  dell’avvenuto  compimento  delle formalità  di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta  instaurazione  del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza  di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della  corte in camera  di consiglio  di cui  all’art.  380-bis cod. proc.  civ., anche  se non notificato  mediante  elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.

La produzione dell'avviso di  ricevimento  del  piego raccomandato  contenente la copia del ricorso per cassazione  spedita per la notificazione  a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.  149 cod. proc. civ., o della  raccomandata  con la quale l'ufficiale  giudiziario dà notizia  al destinatario  dell'avvenuto  compimento  delle formalità  di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta  instaurazione  del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza  di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della  corte in camera  di consiglio  di cui  all'art.  380-bis cod. proc.  civ., anche  se non notificato  mediante  elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 14795 depositata il 10 maggio 2022 – In tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall’art.13 del d.lgs. n. 471 del1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti. In caso di innalzamento del limite di compensazione all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del “favor rei” di cui all’art.  3 del d.lgs. n. 472 del 1997

In tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall'art.13 del d.lgs. n. 471 del1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti. In caso di innalzamento del limite di compensazione all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del "favor rei" di cui all'art.  3 del d.lgs. n. 472 del 1997

Premialità legate agli obiettivi – Tassazione separata – articolo 17, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Risposta 23 maggio 2022, n. 283 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 maggio 2022, n. 283 Premialità legate agli obiettivi - Tassazione separata - articolo 17, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Organismo Istante (di [...]

Torna in cima