TRIBUTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 10269 depositata il 30 marzo 2022 – Le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati

Le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati

Corte di Cassazione ordinanza n . 10268 depositata il 30 marzo 2022 – La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. L’Amministrazione finanziaria nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate

La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. L'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate

Corte di Cassazione ordinanza n . 10262 depositata il 30 marzo 2022 – Le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati

Le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati

Retribuzione di risultato – Tassazione separata, articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir – Risposta 06 aprile 2022, n. 173 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 aprile 2022, n. 173 Retribuzione di risultato - Tassazione separata, articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società istante (di seguito anche l' Istante), rappresenta che a seguito dell'ultimo rinnovo del CCNL del personale [...]

Cittadino britannico – Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta – Articolo 5, comma 2 bis, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 – Risposta 06 aprile 2022, n. 172 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 aprile 2022, n. 172 Cittadino britannico - Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta - Articolo 5, comma 2 bis, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante, cittadino britannico, [...]

Somme corrisposte dall’Ateneo con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” -Rilevanza ai fini Irpef e Irap – Articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e articolo 10 bis del Dlgs n. 446 del 1997 – Risposta 06 aprile 2022, n. 171 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 aprile 2022, n. 171 Somme corrisposte dall'Ateneo con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio "Erasmus+" -Rilevanza ai fini Irpef e Irap - Articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e articolo 10 bis del Dlgs n. 446 del 1997 Con l'istanza di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10425 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

Torna in cima