TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34651 – In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti [..] incombe sulla stessa l’onere di provare [.] anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti [..] incombe sulla stessa l'onere di provare [.] anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto

Superbonus – Interventi antisismici e di efficientamento energetico su un’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, modulo per la comunicazione dell’opzione – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Risposta 18 novembre 2021, n. 784 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 novembre 2021, n. 784 Superbonus - Interventi antisismici e di efficientamento energetico su un'unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, modulo per la comunicazione dell'opzione - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35109 – In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’articolo 7, comma 1, del Dlgs n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’articolo 7, comma 1, del Dlgs n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 34848 – In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif, in l. n. 136 del 2018 (c. d. “pace fiscale”) comprende il pagamento  delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif, in l. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") comprende il pagamento  delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34176 – In tema d’IRAP, non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate e senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione

In tema d'IRAP, non realizza il presupposto impositivo l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate e senza ricorrere ad un'autonoma organizzazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34531 – Il vizio di violazione di legge è correttamente posto con riguardo, in particolare, alla violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. che si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente disconosciuto la prova presuntiva ed attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni

Il vizio di violazione di legge è correttamente posto con riguardo, in particolare, alla violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. che si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente disconosciuto la prova presuntiva ed attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34484 – Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive

Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34186 – Inammissibile è la deduzione relativa alla spettanza della detrazione in proporzione ai mesi di effettiva percezione del reddito, in quanto questione non trattata nella sentenza impugnata, dove osi ribadire che ove si prospetti una questione nuova in quanto non trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve assolvere all’onere – ai fini dell’ammissibilità della censura – di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando l’atto del giudizio di merito nel quale la questione era stata trattata, allo scopo di consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione

Inammissibile è la deduzione relativa alla spettanza della detrazione in proporzione ai mesi di effettiva percezione del reddito, in quanto questione non trattata nella sentenza impugnata, dove osi ribadire che ove si prospetti una questione nuova in quanto non trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve assolvere all'onere - ai fini dell'ammissibilità della censura - di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando l'atto del giudizio di merito nel quale la questione era stata trattata, allo scopo di consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione

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