TRIBUTI

Dipendente di una società italiana che svolge l’attività lavorativa in “smart working” all’estero – Regime speciale per lavoratori impatriati – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 – Risposta 23 settembre 2021, n. 621 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 settembre 2021, n. 621 Dipendente di una società italiana che svolge l'attività lavorativa in "smart working" all'estero - Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 17194 depositata il 26 giugno 2019 – In tema di accertamento IVA, anche in presenza della acclarata violazione di requisiti formali del diritto alla detrazione dell’imposta di cui all’art. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) – quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti l’Amministrazione finanziaria non può negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della menzionata direttiva, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, purchè il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3

In tema di accertamento IVA, anche in presenza della acclarata violazione di requisiti formali del diritto alla detrazione dell’imposta di cui all’art. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) – quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti l’Amministrazione finanziaria non può negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della menzionata direttiva, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, purchè il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3

MINISTERO FINANZE – Risoluzione 21 settembre 2021, n. 8/DF – Applicabilità della maggiorazione di aliquota IMU dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019. Deliberazione consiliare espressa adottata per l’anno 2020 seguita da assenza di deliberazione per l’anno 2021

MINISTERO FINANZE - Risoluzione 21 settembre 2021, n. 8/DF Applicabilità della maggiorazione di aliquota IMU dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019. Deliberazione consiliare espressa adottata per l’anno 2020 seguita da assenza di deliberazione per l’anno 2021. Quesito Con il quesito indicato in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione, anche [...]

MINISTERO FINANZE – Risoluzione 21 settembre 2021, n. 7/DF – Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”

MINISTERO FINANZE - Risoluzione 21 settembre 2021, n. 7/DF Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25422 – L’inammissibilità a termini del combinato disposto degli artt. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., consegue alla mancata indicazione delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello e, in ogni caso, nel caso in cui le due pronunce siano fondate sulle stesse ragioni di fatto

L’inammissibilità a termini del combinato disposto degli artt. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., consegue alla mancata indicazione delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello e, in ogni caso, nel caso in cui le due pronunce siano fondate sulle stesse ragioni di fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 settembre 2021, n. 25600 – L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 settembre 2021, n. 25600 Tributi - Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Impugnabilità - Sussiste - Mancata comunicazione di preavviso - Illegittimità Premesso che 1.in causa su due avvisi di iscrizione ipotecaria in danno di A. N. per omesso pagamento di debiti risultanti da 21 cartelle nonché sulla sussistenza dei [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25421 – In caso di mancato superamento del test di operatività da parte delle società di comodo – anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296/2006 – il contribuente, al fine di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative, è onerato della prova contraria qualificata della ricorrenza di una situazione oggettiva, a sé non imputabile, che abbia reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita ex lege, senza peraltro che sia necessario esperire il preventivo rimedio dell’interpello disapplicativo

In caso di mancato superamento del test di operatività da parte delle società di comodo - anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296/2006 - il contribuente, al fine di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative, è onerato della prova contraria qualificata della ricorrenza di una situazione oggettiva, a sé non imputabile, che abbia reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita ex lege, senza peraltro che sia necessario esperire il preventivo rimedio dell'interpello disapplicativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25155 – Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza si verifica solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. In tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è «ex lege» determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standard» in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza si verifica solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. In tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è «ex lege» determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standard» in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente

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