CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12534 – Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, l’aliquota del 12,50% era applicabile solo alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento”, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12534 Tributi - IRPEF - Dirigente - Fondo di previdenza integrativa - Riscatto del capitale maturato - Trattamento tributario Rilevato che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Puglia, di accoglimento dell'appello proposto in riassunzione dal contribuente L. G., a [...]