CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12534 – Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, l’aliquota del 12,50% era applicabile solo alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento”, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato