CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32629 – Per la tassazione delle prestazioni previdenziali integrative erogate in forma di capitale , per gli importi maturati fino al 31.12.2000 occorre operare una distinzione nel senso che l’imposta con aliquota del 12,5% propria dei redditi di capitale può essere applicata esclusivamente al “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”