CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18148

Tributi erariali diretti – IRPEF – Dirigente Enel – Fondo di previdenza integrativo – Regime fiscale

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 93/01/14, depositata in data 11/03/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, ha accolto parzialmente il gravame proposto da D.G. avverso la pronuncia di prime cure, avente ad oggetto l’istanza di rimborso delle maggiori imposte addebitategli dall’Enel in sede di liquidazione della posizione previdenziale.

2. La CTR, per quanto di interesse, richiamando la sentenza n. 13642 del 2011 di questa Corte, ha dichiarato il diritto del contribuente al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sulla differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985, alle sole somme liquidate per il rendimento, secondo i conteggi provenienti dall’Enel e dal contribuente, non contestati dall’Ufficio.

3. Avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a quattro motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo dedotto, l’Ufficio lamenta in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e degli artt. 36 e 62 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132 c.p.c., per essere, la pronuncia della CTR nulla, in quanto priva di motivazione sulla determinazione del “rendimento”.

2. Con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360, 1° comma , n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, dell’art. 1, comma 5, della legge n. 30/97, nonché degli artt. 16, 17 e 42 del d.P.R. n. 917/1986 (vecchia numerazione), e dell’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR violato i principi giurisprudenziali operanti in materia.

3. Con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 62, 1° comma, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR violato i principi in tema di onere della prova.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, 1 comma , n. 5, c.p.c., ed all’art. 62, primo comma, del d.lgs. n. 546/1992, l’omesso esame di fatti controversi e decisivi della causa che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, in particolare sulla natura del rapporto di previdenza , sulle modalità della gestione e sull’oggetto delle prestazioni corrisposte.

5. Va, per ragioni di ordine logico, esaminato, preliminarmente, il secondo motivo in quanto incentrato sulla divergenza tra quanto pronunciato dalla CTR rispetto ai principi di diritto affermati nella “subiecta materia” da questa Corte, essendo gli ulteriori motivi strettamente connessi.

6. La giurisprudenza di questa Corte, formatasi nella “subiecta materia” a partire dall’arresto delle S.U. n. 13642/2011, si è consolidata ed attestata con numerosissimi arresti, di gran lunga prevalenti su quelli di segno diverso, su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo la quale applicazione del più favorevole meccanismo impositivo ex art. 6 legge n.482 del 1985 si giustifica in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dagli artt. 41 (ora 44) comma 1, lett. g-quater), e 42 (ora 45), comma 4, TUIR, e non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione della fattispecie alla previsione di cui all’art. 6 legge n. 482 del 1985 (invero espressamente riferita solo ai capitali corrisposti da «imprese di assicurazione» in dipendenza di «contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato»), ma solo in via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione delle due fattispecie nel TUIR, quali ipotesi omogenee di redditi di capitale.

7. Di conseguenza, la ragione dell’eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali corrisposti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai dirigenti Enel aderenti al fondo di previdenza integrativa, non può essere ricercata, neppure, con riferimento a quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di P.I.A. prima del 1998, in una non predicabile natura assicurativa della prestazione, né tanto meno del soggetto erogante, quanto piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione (e nei limiti in cui tale possibilità sussista, e nel verificare se nei capitali corrisposti possano identificarsi «redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione» che possano giustificare l’applicazione del meccanismo impositivo di cui all’art. 6 legge n. 482 del 1985, dovendosi al riguardo, pertanto, escludere la possibilità di distinguere tra P.I.A. e Fondenel, ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimenti riferibili invece alla gestione Fondenel del periodo successivo, e considerare i primi comunque assoggettabili al detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come detto insussistente, natura assicurativa delle prestazioni.

8. Può, quindi, in conclusione ribadirsi, a conferma di un indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cass. n. 10285/2017 – Cass. n. 21423/2017 – Cass. n. 24525/17 – Cass. n. 15853/2018) che, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 legge n. 482/1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento; e sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate.

9. Il giudice di secondo grado ha individuato il rimborso per gli anni maturati fino al 31 dicembre 2000, sulla base delle sole somme liquidate per il rendimento, secondo i conteggi provenienti dall’Enel e dal contribuente, e ciò non può, alla luce dei principi sopra richiamati, considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, perché abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta.

7. Così facendo, la CTR, si è discostata dai principi e dal perimetro applicativo stabilito da questa Corte, con motivazione, peraltro, insufficiente, non illustrando le ragioni per cui era stata data valenza alle risultanze dell’estratto conto redatto dalla stessa ENEL.

8. In conclusione, assorbiti il primo, terzo e quarto motivo sulla base di quanto divisato in merito al secondo motivo, il ricorso in epigrafe va accolto, con rinvio della sentenza impugnata alla CTR della Sardegna che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR della Sardegna che, in diversa composizione, provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.