CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7660 – La ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6, della legge n. 482 del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, possa applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziari