CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30904 – La ritenuta del 12,50% è applicabile alle sole somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale, in particolare sono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione