TRIBUTI

Valutazione anti-abuso di doppia scissione parziale proporzionale, seguita da conferimento di partecipazioni – Articoli 173 e 177 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Risposta 31 marzo 2021, n. 225 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 31 marzo 2021, n. 225 Articoli 173 e 177 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Valutazione anti-abuso di doppia scissione parziale proporzionale, seguita da conferimento di partecipazioni Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Gli istanti propongono interpello [...]

Regime IVA applicabile ai “contributi in conto gestione” erogati ex articolo 200 comma 1, primo periodo e 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – Risoluzione 31 marzo 2021, n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 31 marzo 2021, n. 22/E Regime IVA applicabile ai "contributi in conto gestione" erogati ex articolo 200 comma 1, primo periodo e 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Si forniscono di seguito chiarimenti interpretativi in merito al trattamento da riservare ai fini IVA ai contributi COVID-19 erogati [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2021, n. 8885 – La riscossione per l’intero credito poteva attivarsi solo a partire dalla data di definitività – acclarata in sede giudiziale – dei suddetti avvisi di accertamento e non – come invece avvenuto nella specie – precedentemente ad essa, non rilevando, in senso contrario, la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità di detti ricorsi nelle more dello svolgimento del grado di appello dell’odierno giudizio

La riscossione per l'intero credito poteva attivarsi solo a partire dalla data di definitività - acclarata in sede giudiziale - dei suddetti avvisi di accertamento e non - come invece avvenuto nella specie - precedentemente ad essa, non rilevando, in senso contrario, la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità di detti ricorsi nelle more dello svolgimento del grado di appello dell'odierno giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2021, n. 8812 – La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare

La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2021, n. 8755 – Si considerano aventi carattere abusivo e possono essere disconosciute dall’Amministrazione finanziaria quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali

Si considerano aventi carattere abusivo e possono essere disconosciute dall'Amministrazione finanziaria quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2021, n. 8749 – Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c) e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro “RT” della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del valore così definito – attraverso il versamento, entro il 16 dicembre 2002, dell’intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c) e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro "RT" della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito - attraverso il versamento, entro il 16 dicembre 2002, dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2021, n. 8730 – Data la pregiudizialità dell’accertamento del reddito conseguito dalla società a ristretta base partecipativa rispetto a quello nascente dalla successiva presunzione di distribuzione dell’utile nei confronti dei soci, il giudice tributario non poteva procedere all’imputazione del reddito al socio per presunzione, se non dopo aver accertato motivatamente le ragioni per le quali le difese del socio non erano idonee a contrastare l’operatività della presunzione medesima. Inoltre per poter procedere all’imputazione al socio del reddito presumibilmente ricavato dalla società, il giudice ha l’onere di accertare che il reddito societario è stato effettivamente prodotto

Data la pregiudizialità dell'accertamento del reddito conseguito dalla società a ristretta base partecipativa rispetto a quello nascente dalla successiva presunzione di distribuzione dell'utile nei confronti dei soci, il giudice tributario non poteva procedere all'imputazione del reddito al socio per presunzione, se non dopo aver accertato motivatamente le ragioni per le quali le difese del socio non erano idonee a contrastare l'operatività della presunzione medesima. Inoltre per poter procedere all'imputazione al socio del reddito presumibilmente ricavato dalla società, il giudice ha l'onere di accertare che il reddito societario è stato effettivamente prodotto

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 marzo 2021, n. C-907/19 – L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA

L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA

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