TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 settembre 2020, n. 20167 – Il principio di base risiede nel fatto che il sistema dell’IVA mira a gravare unicamente il consumatore finale. Di conseguenza la base imponibile dell’IVA che deve essere riscossa dalle autorità fiscali non può essere superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale e sul quale è stata calcolata l’IVA dovuta in definitiva da tale consumatore

Il principio di base risiede nel fatto che il sistema dell'IVA mira a gravare unicamente il consumatore finale. Di conseguenza la base imponibile dell'IVA che deve essere riscossa dalle autorità fiscali non può essere superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale e sul quale è stata calcolata l'IVA dovuta in definitiva da tale consumatore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 settembre 2020, n. 19637 – Alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall’art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, trova applicazione il rimedio residuale di all’art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la presentazione di una domanda di restituzione, nel rispetto del termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione

Alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, trova applicazione il rimedio residuale di all'art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la presentazione di una domanda di restituzione, nel rispetto del termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20315 – Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi

Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130 – Esclusione del beneficio dell’agevolazione per abitazione principale ai fini IMU qualora il coniuge residente in altro Comune limitrofo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130 Tributi - IMU - Agevolazione per abitazione principale - Condizioni - Residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare - Coniuge residente in altro Comune limitrofo - Esclusione del beneficio Fatto Ritenuto che: Con sentenza n. 1142/ 6/2018, depositata il 27.11.2018 non notificata, la CTR [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767 – In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, cosi da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, cosi da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19654 – In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi

In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi

Trattamento fiscale, ai fini IVA, delle somme dovute in esito alla conclusione di una conciliazione giudiziale. Art. 3 e 15 del dPR n. 633/72 – Risposta 22 settembre 2020, n. 386 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 22 settembre 2020, n. 386 Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale, ai fini IVA, delle somme dovute in esito alla conclusione di una conciliazione giudiziale. Art. 3 e 15 del dPR n. 633/72. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è [...]

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 settembre 2020, n. 59/E – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27, commi 8 e 9, 28 e 31, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e all’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 25 settembre 2020, n. 59/E Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27, commi 8 e 9, 28 e 31, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e all’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, [...]

Torna in cima