TRIBUTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 17030 depositata il 13 agosto 2020 – In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa

In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa

Corte di Cassazione ordinanza n. 17029 depositata il 13 agosto 2020 – In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso

In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso

Corte di Cassazione ordinanza n. 17015 depositata il 13 agosto 2020 – In ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l’atto con l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata, ancorchè sommaria, motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria

In ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l'atto con l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata, ancorchè sommaria, motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria

Corte di Cassazione ordinanza n. 17014 depositata il 13 agosto 2020 – In tema di classamento di immobile, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

In tema di classamento di immobile, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

Corte di Cassazione ordinanza n. 17012 depositata il 13 agosto 2020 – In tema di agevolazione tributarie, l’art. 5 delle legge 22 aprile 1982, n. 168, il quale, nell’ambito dei piani di recupero prevede il beneficio dell’applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, alla duplice condizione che gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal Comune, ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione

In tema di agevolazione tributarie, l'art. 5 delle legge 22 aprile 1982, n. 168, il quale, nell'ambito dei piani di recupero prevede il beneficio dell'applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, alla duplice condizione che gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal Comune, ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 17010 depositata il 13 agosto 2020 – In tema d’imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi dell’art. 66, comma 6- bis, d. l. n. 331 del 1993, l’imposta di registro in misura fissa, ancorché a seguito della modifica dell’art. 10, comma 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell’introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall’applicazione del principio dell’ alternatività dell’imposizione tra IVA ed imposta di registro

In tema d'imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi dell'art. 66, comma 6- bis, d. l. n. 331 del 1993, l'imposta di registro in misura fissa, ancorché a seguito della modifica dell'art. 10, comma 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall'IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell'introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall'applicazione del principio dell' alternatività dell'imposizione tra IVA ed imposta di registro

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