Il 30 settembre 2013 è stato firmato tra la LEGACOOP, l’AGCI e la CGIL, la CISL e la UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL 22 luglio 2008, da valere per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il contratto ha validità dall’01/01/2012 e scade il 31/12/2014.
Le Parti, al fine di confermare il contratto intersettoriale cooperativo a fronte della situazione di crisi che colpisce il Paese, e per garantire, contemporaneamente, la permanenza delle tutele contrattuali in favore di imprese e Dirigenti, concordano il rinnovo del CCNL 22/7/2008 senza aumenti retributivi e convengono di incontrarsi nel 2014 per valutare congiuntamente le possibili esigenze di innovazione normativa.
Previdenza complementare: contribuzione una tantum
Il nuovo accordo non modifica le disposizioni sulla previdenza, ma stabilisce che ad integrazione della contribuzione prevista dal CCNL e limitatamente all’anno 2014 è prevista una contribuzione una tantum di:
a) 600,00 (seicento) euro a favore di ogni dirigente in forza sia alla data del 30/9/2013 che a quella dell’1/1/2014;
b) 400,00 (quattrocento) euro a favore di ogni dirigente in forza alla sola data del 30/9/2013.”
Assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati
La contrattazione collettiva dall’1/1/2001 ha previsto che l’assistenza sanitaria integrativa viene estesa ai dirigenti pensionati oltre l’ottantesimo anno di età.
Per i dirigenti pensionati si intendono coloro che sono riconosciuti tali dagli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria per le categorie di pensionamento anticipato, di vecchiaia e di invalidità-inabilità.
L’assistenza sanitaria integrativa agli aventi diritto decorre:
a) dall’1/1/1992, per tutti coloro che risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza al 30/6/1991 ed in regola con la contribuzione; per i dirigenti in pensione di anzianità il diritto decorre dall’1/1/1993;
b) trascorsi otto anni, pari a 96 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 30/6/1991, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione alla data del 31/12/2013;
c) trascorsi dieci anni, pari a 120 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 31/12/2013, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione al momento del pensionamento.
I dirigenti che andranno in pensione successivamente alle decorrenze stabilite dal precedente punto, per continuare ad usufruire dell’assistenza sanitaria integrativa, dovranno versare, dall’1/1/2014, alla Cassa di Assistenza, cui sono iscritti al momento della cessazione dell’attività lavorativa, una quota ragguagliata:
a) al 50% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza superiore ai 20 anni:
b) al 55% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza compresa tra i 16 e i 20 anni;
c) al 60% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza compresa tra gli 8 e i 15 anni.
Qualora il pensionamento avvenga nel corso dell’anno, l’iscrizione richiesta alla garanzia sanitaria pensionati e superstiti, decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per i mesi che intercorrono dal momento del pensionamento al 31 dicembre dello stesso anno, il dirigente continuerà ad usufruire delle prestazioni della garanzia dirigenti in servizio.
I dirigenti in pensione, già iscritti alla Cassa di Assistenza alla data dell’1/1/2013, manterranno, nella definizione della quota di contribuzione annuale a loro carico, la condizione di miglior favore maturata.
Per i dirigenti, in possesso entro il 31/12/2013 del requisito dell’età di vecchiaia, ma non di quello previsto sopra, viene definita, la quota di contribuzione a loro carico, nella misura del 55% del costo annuale della garanzia pensionati e superstiti.
Norma applicativa
Fermo restando la validità fino al 31/12/2013 di quanto definito in materia di assistenza dal CCNL stipulato tra le parti in data 22/7/2008, dall’1/1/2014 e per il periodo di vigenza del presente contratto, si stabilisce quanto segue:
– il contributo complessivo annuo per garantire l’erogazione della prestazione sanitaria integrativa a favore dei dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza sarà pari a euro 3.600,00, di cui euro 3.400,00 a carico del datore di lavoro e euro 200,00 a carico del dirigente;
– la contribuzione annua al fondo mutualistico di cui all’art. 31 punto 5 sarà pari a euro 2.000,00;
– il costo annuo della garanzia sanitaria a favore dei dirigenti pensionati sarà pari a euro 4.000,00);
– i Consigli di Amministrazione delle Casse possono stipulare, a favore dei dirigenti in pensione e superstiti, un’apposita convenzione assicurativa, dal costo annuale di euro 1.850,00, che potrà essere attivata solo su richiesta del dirigente in pensione o del superstite.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16208 depositata l' 8 giugno 2023 - La disciplina limitativa del potere di licenziamento (leggi n. 604/1966 n. 300/1970) non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29323 - L'indennità supplementare prevista dall'accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale" allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce - a prescindere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 agosto 2022, n. 24888 - La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende Sanitarie…
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL DIRIGENTI (AZIENDE ALBERGHIERE)
- PREVINDAI - Comunicato 08 agosto 2019 - Rinnovo CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi: le novità contributive
- INPS - Messaggio n. 1194 del 28 marzo 2023 - Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (Fondo Dirigenti PMI) - Scioglimento e liquidazione
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il potere di disapplicazione delle sanzioni per vi
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…
- Legittimo il licenziamento per frasi o commenti of
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositat…
- E’ possibile esercitare l’opzione, da
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12395 depositata…
- Il legale rappresentante indagato del reato presup
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13003 depositata il 2…
- Ammissibile l’impugnazione incidentale tardi
La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 8486 depositata il 28…