CCNL FEDERMECCANICA: istruzioni operativa al welfare aziendale
FEDERMECCANICA attraverso l’elaborazione di una apposita guida operativa ha fornito istruzioni ai fini dell’attuazione della nuova normativa sul welfare aziendale di cui all’art. 17, sez. Quarta, Titolo IV, del CCNL 26/11/2016
Gli obiettivi del welfare aziendale
Il welfare determina un miglioramento del clima interno aziendale, aumentando la motivazione ed il senso d’appartenenza, contribuendo alla visione dell’azienda come portatrice di un valore sociale. Può generare un impatto positivo sulla produttività (maggiore coinvolgimento dei lavoratori).
Il welfare ha anche l’obiettivo di determinare un abbattimento del cuneo fiscale/costo del lavoro: nessuna imposizione fiscale e contributiva per la maggior parte dei beni e servizi di welfare – deducibilità dal reddito di impresa
I valori previsti dal CCNL
Secondo l’art. 17 del CCNL, a decorrere dall’1/6/2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100,00 euro, elevato a 150,00 e 200,00 euro rispettivamente a decorrere dall’1/6/2018 e 1/6/2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
La guida operativa spiega che:
– Le aziende devono mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori un’offerta di beni e servizi di welfare alla data del 1° giugno di ogni anno.
– I lavoratori possono fruire di tali beni e servizi entro il 31 maggio dell’anno successivo
– E’ possibile il collegamento virtuoso con la parte del premio di risultato (legge di stabilità 2015 e 2016) destinata a forme di welfare nelle modalità concordate in sede aziendale
– I valori del welfare sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto
– Non possono essere scomputati eventuali costi commerciali e amministrativi derivanti dall’attivazione o gestione dei servizi di welfare
– Tali valori si aggiungono ad eventuali piani già presenti in azienda sia unilateralmente riconosciuti (per regolamento, per lettera di assunzione o modalità di formalizzazione) che derivanti da accordi collettivi; in quest’ultimo caso è possibile armonizzare criteri e modalità di riconoscimento.
I beneficiari
Sono tutti i lavoratori in forza al 1° giugno o assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno e che entro la medesima data abbiano superato il periodo di prova:
– Con contratto a tempo indeterminato
– Con contratto a tempo determinato purché abbiano maturato nel corso di ciascun anno ( 1° gennaio – 31 dicembre) 3 mesi anche non consecutivi di anzianità di servizio
– Per i lavoratori part-time il valore degli strumenti di welfare definiti non è riproporzionabile in relazione al loro ridotto orario di lavoro
– Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata (aspettativa per malattia, per motivi di studio, ecc) per tutto il periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno
– Per i lavoratori con contratto di somministrazione, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione i contenuti stabiliti in materia di welfare nel CCNL del 26/11/2016
– I valori del welfare sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda
– Nel caso il credito welfare non sia stato utilizzato prima della fine del rapporto di lavoro o della scadenza del termine (ad esempio 31/5/2018) esso non potrà più essere utilizzato né richiesto all’azienda in altra forma
Tipologie di beni e servizi di welfare
L’offerta di beni e servizi di welfare che le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori potrà comprendere:
– Opere e servizi con finalità sociali (art. 51, comma 2 lett. f del TUIR)
– Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti (art. 51, comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR)
– Beni e servizi in natura (art. 51, comma 3 del TUIR)
– Servizi di trasporto collettivo (art. 51, comma 2 lett. d del TUIR)
Inoltre, è prevista la possibilità per i lavoratori di scegliere di destinare gli importi di welfare, di anno in anno, al Fondo COMETA o al Fondo mètaSalute secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che i valori definiti sono comprensivi della contribuzione a carico azienda.
Pertanto i valori del welfare destinati ai suddetti Fondi devono essere scorporati del 10% previsto come contributo di solidarietà da versare all’INPS.
La progettazione dell’offerta di welfare aziendale
Per poter individuare una gamma di beni e servizi, che sia coerente con i bisogni dei lavoratori, l’azienda dovrebbe tener conto di 3 fattori:
a) Caratteristiche (età, famiglia, ecc.) ed esigenze dei lavoratori
b) Caratteristiche dell’azienda e della sua organizzazione
c) Rapporto con il territorio (servizi presenti ecc.).
Al fine di offrire beni e servizi di welfare che realmente soddisfino i bisogni dei lavoratori e che tengano quindi conto delle loro differenze e delle relative esigenze, l’azienda potrà utilizzare i seguenti strumenti:
– Somministrazione di un questionario mirato (anche per classi di dipendenti)
– Incontri esplicativi tra la Direzione e la popolazione aziendale (individuali o per gruppi)
– Utilizzo di una piattaforma elettronica
La scelta da parte del lavoratore verrà fatta attraverso un elenco sulla base di quanto indicato nel CCNL compatibile con le caratteristiche aziendali ed il territorio (esempio: se nella località dove si trova l’azienda non ci fossero palestre, queste potrebbero non venir inserite nella lista).
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