CNCE – Comunicato 10 giugno 2020
Invio dati al Prevedi – Accordo del 30 gennaio 2018
Alla luce di alcune segnalazioni pervenute dal territorio, si ricorda a tutte le Casse Edili/Edilcasse, in ottemperanza all’Accordo sottoscritto dalle parti sociali nazionali il 30 gennaio 2018, di procedere all’invio al Fondo di previdenza complementare Prevedi dei contatti di cellulare e delle e-mail dei lavoratori, successivamente alla loro iscrizione in Cassa. A tal fine si ricorda che, in conformità alle attuali normative in materia di Privacy l’informativa ai lavoratori predisposta dalla Cassa deve contenere, tra i soggetti terzi cui, in virtù della base giuridica del trattamento, possono essere divulgati i dati personali (non particolari), anche l’Ente di previdenza complementare. Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti
Allegato
Accordo tra ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI E FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Facendo seguito a quanto già previsto dalle Parti nazionali sopra indicate, firmatarie dei CCNL Edili-industria, Ediliartigianato e Edili-Aniem-Anier con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto per tutti i lavoratori soggetti ai medesimi Contratti,
Le Parti sopra indicate stabiliscono che
– come previsto dall’accordo 21 dicembre 2017 ogni datore di lavoro consegni ai propri dipendenti, contestualmente
all’assunzione e unitamente al relativo contratto, apposita informativa relativa al suddetto contributo contrattuale predisposta dal Fondo Prevedi ai sensi delle disposizioni vigenti.
A tal fine tale informativa viene fornita in versione elettronica dal Fondo Prevedi a tutte le Casse Edili le quali sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende iscritte alle Casse medesime, affinché le stesse possano stamparla e consegnarla ai propri dipendenti al momento dell’assunzione;
– ogni Cassa Edile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunica i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e delle aziende associate al Fondo Prevedi affinché il Fondo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali (avviso di pubblicazione estratto conto, avviso di liquidazione, ecc.);
– le Casse Edili collaborino con Prevedi per la divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip e che il Fondo renderà a tal fine disponibili, su supporto elettronico, alle stesse Casse Edili.
INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEL FONDO PENSIONE PREVEDI
Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato “contributo contrattuale”.
Il contributo contrattuale, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l’”iscrizione contrattuale” al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.
Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.
Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento “Guida sul calcolo del contributo contrattuale” nella sezione “Documentazione – Normativa” del sito internet www.prevedi.it.
Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l’1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.
Il contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di Certificazione Unica, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.
Sul sito internet www.prevedi.it troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante “Accedi al tuo Fondo Pensione” per accedere (previa registrazione nell’apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione “Chiedi la liquidazione a Prevedi” troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo Statuto e la Nota informativa del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).
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