AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 luglio 2020, n. 212
Interpello – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Collocamento sul mercato di titoli di accesso nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), che si occupa dell’organizzazione, della promozione e della produzione di spettacoli e manifestazioni di intrattenimento sul territorio italiano, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
I titoli di accesso ai suddetti eventi sono posti sul mercato attraverso società terze titolari di sistemi informatici idonei all’emissione automatizzata degli stessi, così come previsto dall’articolo 2 e dall’Allegato A al Decreto del Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000.
L’articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi, ossia devono recare il nome e il cognome del soggetto che ne fruisce.
L’istante chiede, quindi, di conoscere il corretto comportamento da adottare rispetto ai seguenti casi tra loro speculari:
a) spettacolo e/o intrattenimento inizialmente organizzato in una venue di capienza non superiore ai 5.000 spettatori – con collocamento sul mercato di titoli di accesso non nominativi – successivamente spostato in una venue con capienza superiore ai 5.000 spettatori (per cui sussiste l’obbligo di emissione dei titoli di accesso nominativi);
b) spettacolo e/o intrattenimento dapprima organizzato in una venue di capienza superiore ai 5.000 spettatori – con titoli di accesso nominativi – in seguito, spostato in una venue con capienza inferiore a tale soglia (per cui è consentita l’emissione dei titoli di accesso non nominativi).
Tanto premesso, l’istante chiede se sia possibile mantenere valido il collocamento sul mercato di titoli di accesso – non nominativi o nominativi – anche nell’ipotesi in cui l’organizzatore dello spettacolo e/o intrattenimento decida, poi, di spostarlo in un impianto diverso – rispettivamente con capienza superiore o inferiore a 5.000 spettatori.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, – al fine di evitare le difficoltà tecnico/organizzative di annullamento e riemissione dei titoli di accesso distribuiti nel mercato, nonché l’eventuale disagio arrecato agli spettatori nell’ipotesi in cui debbano richiedere, per il medesimo evento, il rimborso dei biglietti non nominali ed acquistarne di nuovi nominativi – l’istante intende adottare il seguente comportamento:
– mantenere validi i biglietti non nominativi già venduti, consentendo agli spettatori di utilizzarli per accedere all’evento originariamente organizzato in un impianto con capienza inferiore a 5.000 spettatori e poi spostato in un impianto con capienza superiore a tale soglia;
– allo stesso modo mantenere validi i biglietti nominativi già venduti, consentendo agli spettatori di utilizzarli per accedere all’evento originariamente organizzato in una venue con capienza superiore a 5.000 spettatori e poi spostato in una con capienza inferiore a tale soglia.
Parere dell’agenzia delle entrate
Le disposizioni in materia di prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie sono contenute nell’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che deroga alla normativa ordinaria in materia di IVA per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei relativi corrispettivi. In particolare:
– le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate, ai fini IVA, nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo;
– per le suddette prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate, nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 sono state stabilite le caratteristiche tecniche dei citati misuratori.
Con l’articolo 1, commi 545 e 546, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), sono state introdotte disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia la vendita di titoli di accesso – relativi ad attività di spettacolo – effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi. All’interno di questo mercato parallelo, sono riscontrati fenomeni di rivendita di titoli di accesso a prezzi molto più elevati rispetto a quello nominale.
Successivamente, il comma 545-bis (inserito dall’articolo 1, comma 1100, della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81) ha stabilito che “A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, (…), i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità , e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
Sono esclusi da tale obbligo i titoli di accesso agli spettacoli viaggianti, all’attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz , balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive.
Il successivo comma 545-quater dispone che “I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così venduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell’evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell’evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell’intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell’intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 223774 del 27 giugno 2019, sono state stabilite le misure attuative in materie di vendita o collocamento di titoli di accesso ad attività spettacolistiche o di intrattenimento, nonché le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la rimessa in vendita di titoli d’ingresso nominativi o il cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.
In particolare, la rimessa in vendita o il cambio nominativo sono consentiti al relativo intestatario e all’acquirente – quest’ultimo solo se preventivamente registrato – che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell’intestatario ed il relativo sigillo fiscale.
Al riguardo, mentre la procedura di cambio utilizzatore prevede l’annullamento del titolo emesso, con indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato, la rimessa in vendita si sostanzia, invece, nell’offerta al pubblico del titolo di cui l’acquirente o l’utilizzatore intendano disfarsi esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria. Tale offerta deve avvenire sulla piattaforma del distributore principale e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili. In caso di rivendita del posto, il titolo originario viene annullato con l’indicazione della causale e, contestualmente, è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente.
Tanto premesso, tenuto conto della finalità della norma di contrasto al fenomeno del “secondary ticketing”, con riferimento al caso di specie, si ritiene che nel caso di vendita di biglietti non nominativi – per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori – l’istante è tenuto a comunicare agli acquirenti l’effettivo cambio del luogo di svolgimento dell’evento, affinché questi provvedano a richiedere l’annullamento del titolo emesso, con l’indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.
Diversamente, nelle ipotesi in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5.000 posti, si ritiene che i titoli di accesso possano essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.
Si ricorda, infine, che in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid- 19, con il DPCM 17 maggio 2020, articolo 1, lettera m), è stato disposto che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
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